n. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2016 -

TRIBUNALE DI MONZA sezione penale Ordinanza di rimessione di questione di legittimita' Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cavallini, all'udienza del 30 giugno 2016, nel procedimento a carico di Stiscia Claudio, imputato «in ordine al reato p. e p. dall'art. 5 decreto legislativo n. 74/2000, perche', nella sua qualita' di titolare della omonima ditta individuale, con domicilio fiscale in Verano Brianza, via della Cooperazione n. 20/l - partita IVA: 02185460967, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava per l'anno d'imposta 2008 la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pur essendovi obbligato, avendo prodotto un reddito d'impresa pari ad euro 1.863.617,27. IRPEF evasa euro 794.525,00 e maggior IVA dovuta euro 455.653,00 (imposta evasa superiore ad euro 77.486,53). In Verano Brianza, il 29 gennaio 2010» (decreto di citazione diretta a giudizio in data 8 agosto 2014);

Considerato che nei confronti dell'imputato, come risulta dall'avviso di accertamento del 20 febbraio 2013 nonche' dal «dettaglio partita di ruolo» (aggiornato al 10 giugno 2016) in atti, risultano gia' irrogate in via definitiva - in relazione alla stessa annualita' (2008) ed alle medesime imposte - sanzioni amministrative pari, rispettivamente, ad euro 953.430,00 (quanto all'IRPEF) e ad euro 546.783,00 (quanto all'IVA);

Osservato che l'applicazione di tali sanzioni, entrambe pari al 120% dell'imposta evasa, discende dall'accertamento, da parte dell'amministrazione finanziaria, degli illeciti amministrativi tratteggiati dagli articoli 1 comma I e 5 comma I decreto legislativo n. 471/1997;

Evidenziato che tali norme prevedono, partitamente, che «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili» (art. 1 comma I decreto legislativo n. 471/1997), e che «nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto firmare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 258. Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200» (art. 5 comma I decreto legislativo n. 471/1997);

Preso atto che l'Agenzia delle entrate, attesa l'entita' delle somme dianzi riportate, ha provveduto alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Parma, che ha poi, a sua volta, trasmesso il fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica di Monza;

Rilevato che il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale contestando all'imputato la fattispecie delittuosa di omessa dichiarazione, nei termini anzidetti;

Ritenuti l'identita' del destinatario del precetto penale e delle sanzioni amministrative, il carattere afflittivo e, pertanto, sostanzialmente «penale» di queste ultime, in ragione del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonche' la definitivita' del provvedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni, Sottopone, ex officio, al giudizio di questa Ecc.ma. Corte questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede un divieto di secondo giudizio per l'imputato che sia gia' stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, in relazione al medesimo fatto, nell'ambito di un procedimento amministrativo che si sia concluso con l'irrogazione di una sanzione di natura «penale» ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei relativi Protocolli - per contrasto con il divieto di bis in idem contemplato dall'art. 4 protocollo 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, norma integratrice del parametro costituzionale di cui all'art. 117, comma I, della Carta fondamentale. Non manifesta infondatezza della questione 1. La questione di legittimita' costituzionale sopra delineata si presenta non manifestamente infondata per una serie di considerazioni. 1.1. Fondamentale punto di partenza nella ricostruzione dell'assetto normativo sovraprimario e' dato dalla nota decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo Engel e altri c. Paesi Bassi (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976), nella quale il Giudice di Strasburgo isola tre criteri (c.d. Engel criteria) per sperimentare se una sanzione - in disparte l'etichetta formale ad essa attribuita dal legislatore nazionale - possa definirsi sostanzialmente penale. Nel dettaglio, i tre parametri che la Corte valuta per saggiare la natura di una sanzione possono essere riassunti: (i) nella qualificazione giuridica offerta dall'ordinamento interno;

(ii) nell'effettiva natura della sanzione;

(iii) nel grado di severita' dalla stessa veicolato. Si tratta peraltro di criteri, nella lettura della Corte, tra loro alternativi, sicche' e' sufficiente che la sanzione abbia finalita' preventiva o retributiva, ovvero sia particolarmente severa, per sancirne la refluenza nella materie penale. Al riconoscimento della natura sostanzialmente criminale della sanzione consegue, quale immediato corollario, l'obbligo per lo Stato di applicare lo statuto garantistico, sostanziale e processuale, proprio del diritto penale e garantito dalla Convenzione, quanto alla struttura, all'oggetto ed all'accertamento della responsabilita' del soggetto perseguito. 1.2. Sulla scorta dei principi fissati nella sentenza «pilota» Engel e altri c. Paesi Bassi, la giurisprudenza convenzionale e' giunta in plurimi arresti, a far data dalla pronuncia Jussila c. Finlandia (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 23 novembre 2006), a riconoscere il carattere «penale» di forme di sovrattasse tributarie, anche a fronte di importi modesti: emblematico, in tal senso, il recente caso Nykänen c. Finlandia (Corte...

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