n. 235 SENTENZA 11 ottobre - 10 novembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria, con ricorsi notificati il 27 ottobre - 2 novembre, il 28 ottobre, il 28 ottobre - 2 novembre ed il 28 ottobre 2016, depositati in cancelleria il 31 ottobre, il 4 e il 7 novembre 2016 e iscritti ai nn. da 68 a 74 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica dell'11 ottobre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Renate Von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, Fabio Cintioli per le Regioni Lombardia e Liguria, Ezio Zanon per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 31 ottobre 2016, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). In primo luogo, la ricorrente lamenta che la disposizione impugnata, modificando l'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalita' secondo le quali lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. Tale rinvio alla legge ordinaria contrasterebbe con l'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che invece demanda a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale, l'attuazione del predetto principio del pareggio di bilancio. Inoltre, la nuova norma si limita a riprodurre quanto gia' previsto dalla legge costituzionale senza declinare i principi ai quali la legge ordinaria dovrebbe dare attuazione. La violazione della legge costituzionale, ad avviso della ricorrente, comporterebbe una ricaduta sull'autonomia finanziaria delle Province autonome disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale, che nelle proprie materie provvedono autonomamente senza oneri a carico del bilancio statale, avendo abolito la partecipazione a fondi statali ripartiti tra le Regioni ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», approvata in base all'intesa raggiunta ai sensi dell'art. 104 dello statuto di autonomia. 2.- Con memoria depositata il 9 dicembre 2016, si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. In primo luogo, la difesa dello Stato ha osservato che la legge costituzionale n. 1 del 2012 richiede solo che la legge rinforzata rechi la disciplina generale, di tal che' la disciplina di dettaglio ben puo' essere contenuta nella legge ordinaria. In tal senso avrebbe provveduto la disposizione impugnata, la quale, dunque, non violerebbe in alcun modo la norma costituzionale invocata. Inoltre, la disposizione impugnata non avrebbe significativamente innovato l'art. 11 della legge n. 243 del 2012, gia' passato al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 88 del 2014, ha dichiarato non fondata la precedente questione di legittimita' promossa con riferimento al principio di leale collaborazione. Nulla escluderebbe, infine, che nella pratica attuazione della disposizione censurata si proceda con l'approvazione a maggioranza qualificata prescritta dalla citata disposizione della legge costituzionale n. 1 del 2012, con la conseguenza che il ricorso sarebbe affetto da carenza di interesse, posto che la lamentata violazione potrebbe essere dedotta solo in un momento successivo, qualora, in sede di attuazione, tale procedura qualificata di approvazione non venga in concreto adottata. 3.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra gli altri, l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che ha modificato l'art. 11 della legge n. 243 del 2012. Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto rinvierebbe a una legge ordinaria, anziche' a una legge rinforzata, la definizione delle modalita' secondo le quali lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. La violazione risulterebbe ancor piu' grave in quanto si tratterebbe di un rinvio in bianco, non risultando esplicitati i principi cui la legge attuativa dovrebbe attenersi. La ricorrente osserva che il rinvio ad una legge rinforzata avrebbe inteso una maggiore condivisione in ambito parlamentare e una maggiore stabilita' di disciplina, anche nell'interesse degli enti destinatari delle regole finanziarie in questione e, dunque, anche nell'interesse della Provincia autonoma, sulla cui autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa la violazione costituzionale si ripercuoterebbe. La disposizione censurata, infatti, riguarda i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e le funzioni fondamentali degli enti territoriali relative a tali diritti, cosi' da incidere su numerose competenze provinciali, quali quelle primarie in materia di assistenza e beneficenza pubblica, scuola materna, assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa ed edilizia scolastica (art. 8, numeri 25, 26, 27 e 28 dello statuto di autonomia o, se piu' favorevole, art. 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»);

quelle concorrenti in materia di igiene e sanita' (art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia o, se piu' favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto...

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