n. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Sezione 5 riunita con l'intervento dei signori: Russo Isidoro, Presidente;

Boscarino Maria Stella, relatore;

Rossomandi Luca, giudice;

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 362/2015 depositato il 10 febbraio 2015, avverso avviso di accertamento n. TY7021C2048/2014 IVA - Altro 2010;

avverso avviso di accertamento n. TY7021C2048/2014 IRAP 2010;

Contro Ag. Entrate - Direzione provinciale Siracusa;

proposto dal ricorrente: Roma Trasporti di Scillieri Guglielmo &

  1. S.A.S. piazza Umberto I n. 5 - 96012 Avola (SR), difeso da: Antonuccio Guido, via Senatore G. Maielli, 12 - 96100 Siracusa. Svolgimento del processo 1. Con il ricorso introduttivo, notificato all'Agenzia delle entrate di Siracusa il 29 gennaio/2 febbraio 2015, iscritto al numero 362/15, Roma Trasporti di Scillieri Guglielmo &

  2. S.A.S., rappresentata e difesa dal dottor Guido Antonuccio e dal dottor Giuseppe Trunfio, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TY7021C02048/2014, con il quale, per l'anno di imposta 2010, era stata disconosciuta la deducibilita' di costi per euro 87.885,00 e, conseguentemente, a seguito della rettifica del reddito dichiarato, era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 30.611,50, a titolo di Irap ed IVA, oltre sanzioni. L'Agenzia delle entrate aveva verificato il reddito relativo all'anno d'imposta in questione, ed invitato l'interessato a produrre documentazione fiscale;

non avendo il ricorrente ottemperato all'invito, l'Agenzia delle entrate aveva sostanzialmente disconosciuto la deducibilita' del 96% di tutti i costi sostenuti dalla societa' ricorrente. Quest'ultima, con il ricorso introduttivo, negando di avere ricevuto l'invito (settimo motivo di ricorso), lamentava: la giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato;

alcune carenze, nell'atto impositivo, dei requisiti richiesti dal legislatore con la normativa vigente;

la nullita' dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione nonche' per la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

mancanza di esatta determinazione degli interessi dovuti;

illegittimita' della richiesta di versamento della percentuale a titolo di aggio;

difetto di motivazione;

violazione dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, per mancato rispetto del diritto al contraddittorio preventivo che avrebbe dovuto comportare il rilascio di una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo con la concessione di un termine dilatorio pari a 60 giorni per la presentazione di documenti e memorie, nonche' violazione dei principi affermati dalla Cassazione circa il diritto al contraddittorio endoprocedimentale;

difetto di motivazione, anche in relazione all'entita' delle somme pretese;

violazione dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativo all'obbligo di emettere tin unico avviso di accertamento ai fini della rettifica sia del reddito della societa' che di quello delle persone fisiche dei soci;

infondatezza dell'avviso di accertamento, essendo i costi indicati in dichiarazione deducibili;

inapplicabilita' delle sanzioni. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. 2. In data 2 luglio 2015 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Siracusa che, dopo puntuale excursus della normativa di riferimento, difendeva la legittimita' del proprio operato;

osservava, al riguardo, che l'attivita' di controllo era scaturita dalla circostanza che, nella dichiarazione dei redditi trasmessa dalla societa' ricorrente, risultavano dichiarate spese deducibili piuttosto consistenti rispetto alla tipologia di attivita' esercitata ed al totale dei compensi dichiarati. L'Ufficio aveva notificato l'invito a produrre una serie di documenti fiscali, mediante notifica eseguita il 26 giugno 2014 ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stante l'irreperibilita' del contribuente;

poiche' a tale comunicazione non aveva fatto seguito la trasmissione della richiesta documentazione, l'Amministrazione, conclusa l'istruttoria, aveva emesso e notificato l'avviso di accertamento impugnato, recuperando a tassazione i costi (quote di ammortamento ed altri componenti negativi). A proposito dei motivi di ricorso, l'Ufficio controdeduceva: quanto alla notifica dell'atto impugnato, l'irrilevanza dell'apposizione della relata di notifica e dell'intermediazione di un agente notificatore, alla stregua della costante giurisprudenza in materia;

sulla giuridica inesistenza dell'atto, l'Ufficio eccepiva di aver utilizzato il modello di accertamento conforme alla normativa vigente;

quanto alla sottoscrizione, l'Ufficio produceva l'atto dispositivo con il quale il direttore provinciale aveva attribuito la delega di firma al funzionario che aveva firmato l'atto impugnato;

l'Ufficio, ancora, eccepiva che il responsabile del procedimento era stato correttamente individuato nell'accertamento impugnato;

quanto all'indicazione degli interessi e dell'aggio, l'Ufficio si richiamava alle disposizioni normative che prevedono tali pretese;

quanto alla motivazione, eccepiva che la societa' contribuente era stata invitata a produrre la documentazione comprovante la certezza ed inerenza dei costi esposti in dichiarazione, e, in carenza, risultava legittima l'azione accertativa posta in essere ai sensi del 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

quanto alla violazione del principio del contraddittorio, eccepiva l'inesistenza di una norma che imponga all'Amministrazione di notiziare il destinatario di un avviso di accertamento antecedentemente alla predisposizione dello stesso. In particolare, l'Ufficio ricordava che l'art. 12 dello statuto del contribuente riconosce ai contribuenti una serie di garanzie ma solo nell'ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio delle attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Invece, quando l'organo accertatore non esegue alcun accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali in questione, ma procede ad attivita' di controllo all'interno dei propri uffici, non vengono estese in favore dei contribuenti le garanzie del contraddittorio anteriormente alla notifica dell'atto impositivo. L'Agenzia, ancora, eccepiva che l'Amministrazione finanziaria, in conformita' alla disciplina normativa vigente, non ha alcun obbligo di convocare il contribuente, non esistendo alcuna norma nell'ordinamento tributario che stabilisca la sanzione della nullita' dell'avviso di accertamento emesso e notificato senza contraddittorio preventivo con il contribuente. L'Agenzia concludeva, nel senso che, nel diritto tributario vigente, l'attivita' istruttoria svolta ai fini dell'accertamento del tributo non e' retta dal principio del contraddittorio, avendo l'Amministrazione una facolta' discrezionale e non un obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, l'Agenzia deduceva che l'atto impositivo era stato adeguatamente motivato;

che nessuna violazione dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si era concretizzata, in quanto nell'avviso di accertamento era stato indicato il maggior reddito accertato alla societa', attribuito pro quota ai due soci;

eccepiva, infine, circa il merito della pretesa dell'Ufficio, la genericita' delle contestazioni;

e la legittimita' delle sanzioni irrogate. Con memoria dell'11 marzo 2016, parte ricorrente controdeduceva alle argomentazioni dell'Agenzia;

tra l'altro, eccepiva che l'invito alla produzione dei documenti contabili non era mai pervenuto, e cio' perche' il messo lo aveva notificato utilizzando la procedura per gli irreperibili assoluti (che prevede il deposito dell'atto in busta sigillata presso il comune ed affissione di avviso di deposito sempre all'albo comunale), procedura legittima solo qualora il destinatario non abbia alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dove deve essere eseguita notificazione, ma la societa' ricorrente, fin dal 2003, aveva la propria sede in Avola, come da certificazione della CCIAA, ed in tale sede il messo avrebbe dovuto eseguire la notifica. Nel merito, la societa' ricorrente insisteva circa la deducibilita' dei costi non riconosciuti dall'Ufficio, producendo tutta la documentazione contabile della societa' relativa all'anno d'imposta 2010 (registro acquisti, fatture di acquisto, documentazione contabile relativa ai costi esclusi dal campo di applicazione Iva). Insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il 4 aprile 2016 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni ed esaurita la discussione orale il ricorso veniva trattenuto in decisione. L'oggetto della controversia e la normativa di riferimento. 3. Avuto riguardo alla circostanza che, alle numerose doglianze della societa' ricorrente, l'Amministrazione finanziaria ha replicato depositando documentazione varia ed invocando giurisprudenza contraria alle tesi della ricorrente (che condurrebbe alla reiezione di tutte le censure ad eccezione di quella relativa alla violazione dell'art. 12 Stat. Contribuente), diventa di cruciale importanza (e determinante ai fini della risoluzione della controversia) chiarire la legittimita' o meno delle disposizioni in materia, nella parte in cui non prevedono alcun contraddittorio nell'ipotesi di accertamenti fiscali usualmente definiti «a tavolino», vale a dire eseguiti presso gli uffici della stessa amministrazione finanziaria, come nel caso in questione. Si tralasceranno le disposizioni in materia IVA (articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633) applicate nel caso in esame, dovendosi condividere l'orientamento della Cassazione SS.UU., decisione del 9 dicembre 2015, n. 24823 (v. infra), con il conseguente obbligo di disapplicazione delle norme che non prevedono il preventivo contraddittorio, per violazione del diritto...

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