n. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2014 -

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Ha pronunciato la seguente ordinanza dandone pubblica lettura all'esito dell'udienza del 18 settembre 2014 nella causa n. 567 R.Gen. 2013, promossa da Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino in persona del legale rappresentante, con avvocato Andrea Del Re - appellante -, contro Mazzeranghi Maria Gaia nata il 21 maggio 1973 con avvocato Antonio Civitelli - appellata -. Conclusioni: come in atti. Oggetto: contratti a termine - Ente lirico - Appello contro la sentenza n. 1319 del 5 dicembre 2012 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro. Ordinanza Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda di «conversione» del rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato proposta da Mazzeranghi Maria Gaia, «tersicorea di fila con obbligo di solista» occupata alle dipendenze della Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino, in base ad una serie di n. 34 contratti temporanei a partire dal 3 giugno 1997 e poi reiterati negli anni, (altri 7) anche nel corso del giudizio stesso. In particolare, il Tribunale ha cosi' statuito: «Dichiara la nullita' del termine apposto al contratto 9 gennaio 2001 e quindi instauratosi tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data, con inquadramento della ricorrente nel 6° e poi nel 5° livello del CCNL come in motivazione, rapporto tuttora in atto e in relazione al quale alla prossima scadenza la ricorrente ha diritto alla prosecuzione del servizio;

condanna la convenuta al pagamento in favore di (Mazzeranghi Maria Gaia) della indennita' omnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 nella misura di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali...etc.». Il giudice del lavoro fiorentino ha ritenuto che - a partire dal gennaio 2001 - la sig.ra Mazzeranghi fu stabilmente inserita nella ordinaria produzione di spettacoli del Maggio Musicale senza nessuna reale, coerente e dimostrata esigenza di temporaneita', in violazione dei principi fissati dall'art. 1, legge 18 aprile 1962, n. 230. Ha altresi' giudicato che anche i successivi contratti (denunciati anch'essi di nullita' dalla interessata quanto alla clausola del termine) fossero stati stipulati in violazione dell'art. 1, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 in quanto privi di effettiva motivazione. L'esame dei contratti di lavoro prodotti in atti e la loro stessa cadenza e reiterazione induce questo Collegio a condividere la decisione del Tribunale di Firenze, in quanto le assunzioni a termine di Mazzeranghi avvennero costantemente con il dichiarato scopo di assicurare l'espletamento della ordinaria programmazione del Teatro senza riferimento a specifici spettacoli e anche al di fuori dell'impegno originariamente preventivato. In diritto, la sentenza impugnata - che ha correttamente rilevato il carattere privatistico dei rapporti di lavoro in esame - si sottrae alle censure della Fondazione appellante, anche alla stregua anche dell'insegnamento di Cass. 12 marzo 2014, n. 5748: «Successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, con l'unica esclusione costituita dell'art. 2 legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dall'art. 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal decreto legislativo del 29 giugno 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001, con le uniche esclusioni costituite dall'art. 4, relativo alle proroghe, e dall'art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dall'art. 11, comma 4°, decreto legislativo n. 368/2001.» Nel caso concreto, risultano in ogni caso violate le previsioni della legge n. 230/1962 e poi del...

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