n. 234 ORDINANZA 5 ottobre - 3 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Trani nel procedimento civile vertente tra P. A. e P. D. ed altra, con ordinanza del 20 giugno 2015, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario di un giudice di pace, l'adito Tribunale ordinario di Trani - premesso che il ricorso dell'opponente era stato proposto oltre il termine perentorio (di «venti giorni dall'avvenuta comunicazione») di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A) - ha reputato, di conseguenza, rilevante ed ha per cio' sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), «per contrasto con l'art. 76 Cost., ed in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, ovvero per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui ne discende[rebbe] non essere piu' previsto che il ricorso disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, e' proposto entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione»;

che, nell'argomentare la non manifesta infondatezza di siffatta (duplice) questione, il rimettente - dopo aver trascritto il contenuto della precedente ordinanza della Corte di cassazione, sezione terza civile, del 1° aprile 2015, n. 216, che aveva gia' denunciato la medesima normativa in riferimento agli stessi parametri costituzionali - si e' limitato a dichiarare «condivisibili [i] profili, principale e subordinato, indicati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT