n. 234 ORDINANZA 25 ottobre - 7 dicembre 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), promosso dal Tribunale ordinario di Imperia, nel procedimento penale a carico di T. N. e altro, con ordinanza del 19 dicembre 2017, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ordinanza del 19 dicembre 2017 (r.o. n. 44 del 2018), il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo (recte: punto) 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

che il rimettente ha premesso di essere investito del giudizio nei confronti di N. T. e L.G. L., imputati di reati di violenza sessuale commessi ai danni delle due figlie N. F. e N. M. (nate rispettivamente nel 1981 e nel 1987), commessi in un arco temporale che va dall'anno 1991 fino al 2013;

che il processo si e' celebrato con rito ordinario e che nell'udienza del 19 dicembre 2017, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno illustrato le conclusioni, tra le quali veniva formulata la richiesta di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati commessi a danno di N. F. e di quelli commessi ai danni di N. M. limitatamente al periodo temporale compreso tra il 2001 e la data della richiesta di rinvio a giudizio;

che, secondo il giudice a quo, la prescrizione deve considerarsi istituto di diritto sostanziale secondo la costante giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006) e di legittimita' (si richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, n. 31877 del 16 maggio 2017);

che, di conseguenza, in caso di successione di leggi diverse in materia di prescrizione, deve applicarsi all'imputato quella piu' favorevole, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del codice penale;

che dal 1995 ad oggi la disciplina della prescrizione dei reati sessuali e' stata modificata tre volte e, segnatamente, con la legge n. 251 del 2005, con la legge n. 172 del...

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