n. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione I Civile Proc. n. 4939/2013 V.G. Il Collegio della prima sezione civile, composto dai magistrati: dott. Fernando Prodomo, Presidente dott. Giuseppina Guttadauro, Giudice rel. dott. Serena Lorenzetti, Giudice ha pronunziato la seguente Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza di questione di costituzionalita'. Con ricorso ai sensi dell'art. 709-ter C.P.C. depositato il 23 ottobre 2013, il sig. A. P., premesso di avere avuto una relazione more uxorio con la signora S. S., dalla quale aveva avuto la figlia G., nata il 7 ottobre 2004;

che la bambina era stata affidata in modo condiviso ai genitori con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze n. 5359/2007, provvedimento da ritenersi superato alla luce del fatto che la minorenne ha ormai sei anni di piu';

che non aveva piu' ragion d'essere il coinvolgimento dei nonni paterni, ascendenti ormai piuttosto anziani, nella gestione della nipotina, mentre il sig. P. si e' nel frattempo procurato un'abitazione adeguata anche per accogliere la bambina, ma non riesce a vedere la figlia dal mese di giugno del 2013, sostanzialmente a causa della pervicace volonta' in tal senso da parte della ex compagna;

chiedeva modificarsi il citato decreto del TM, ampliando i tempi di permanenza della figlia presso di se'. Si e' costituita in giudizio la S., chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del presente procedimento, in attesa della definizione del nuovo giudizio pendente innanzi al Tribunale per i minorenni, n. 977/13 VG, asseritamente avente ad oggetto l'applicazione delle norme di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c al nucleo familiare in questione, promosso dalla Procura minorile fiorentina e verosimilmente originato da una denuncia penale della resistente contro l'ex convivente, accusato di comportamenti aggressivi verso la donna ed i nonni materni, collegati anche ad uno stato di salute psichica precario del P., che sarebbe affetto da disturbi dell'umore e da depressione. Concludeva quindi per la declaratoria di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 C.P.C., e nel merito per il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato, con affidamento esclusivo della figlia alla madre, incontri protetti padre-figlia, fissazione di un assegno di contributo al mantenimento della minore da parte del padre, oltre che avanzando richieste istruttorie. All'udienza camerale del 21 febbraio 2014 il Collegio, ritenuto che fosse possibile il verificarsi di un'emissione di provvedimenti confliggenti da parte di due giudici egualmente ritenutisi competenti, chiedeva al Tribunale per i minorenni la trasmissione degli atti del procedimento connesso pendente innanzi a quel Giudice, al fine di consentire una decisione del TO adito dal P. Alla successiva udienza del 21 maggio 2014 il Collegio prendeva atto del mancato invio della documentazione richiesta da parte del TM, mentre i difensori confermavano la pendenza del giudizio tra le stesse parti avanti il giudice specializzato: si riportavano comunque alle rispettive domande, ed il Tribunale si riservava di prendere la propria decisione fuori udienza. La nuova formulazione dell'art. 38 disp att. c.c., prevista dalla legge n. 219 del 2012, ha mantenuto una serie di competenze al Tribunale per i minorenni, tra le quali rilevano particolarmente le procedure promosse per sospetto di esercizio pregiudizievole della responsabilita' genitoriale (art. 333 del c.c.) e per la decadenza (art. 330 c.c.) dalla medesima responsabilita'. Tutti i procedimenti relativi ai diritti civili dei minori di eta' non elencati nella norma ora citata rientrano invece nella competenza dei Tribunali ordinari, e devono essere trattati con il rito camerale: tra essi, in particolare, rilevano, per quantita' e spessore delle decisioni da prendere, quelli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT