n. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE LAVORO Il giudice designato dott. Raffaella Calo', nella causa iscritta al n. 565/2013 R.G. Aff. Cont. Lavoro tra B. D., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Palla e Monica Pallini, Azienda USL, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Vannucci - e INPS (terzo chiamato), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 11 settembre 2014, letti gli atti di causa e preso atto delle istanze delle parti;

Ritenuto in fatto 1. Con ricorso depositato il 23.04.2013 la sig.ra B., ha esposto di essere dipendente della USL di L, dal 2 marzo 1987;

di avere presentato in data 3 maggio 2003 istanza di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 1. 104/92 per assistere il convivente F. P., portatore di handicap gravissimo ed irreversibile (morbo di Parkinson), non ricoverato presso istituti specializzati o strutture sanitarie;

di avere visto la propria domanda accolta dalla USL convenuta con decreto n. 1440 del 20.06.2003 e di essere pertanto stata autorizzata alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile di cui' alla l. 104/92 dal datore di lavoro;

di avere effettivamente fruito di detti permessi negli otto anni successivi, al fine di prestare assistenza al convivente more uxorio aiutandolo nelle normali azioni della vita quotidiana e assistendolo nei continui ricoveri ospedalieri, nelle visite periodiche a Milano e nella riabilitazione neuromotoria e logopedistica;

di avere ricevuto in data 23 maggio 2011, successivamente alle modifiche normative apportate all'art. 33 l. 104/92 dalla 1. n. 183/2010, una nota della USL datrice di lavoro con la quale essa ricorrente era invitata alla trasmissione dell'allegato modulo per il rinnovo annuale della richiesta di fruizione dei benefici ex art. 33 l. 104/92;

di avere pertanto presentato nuovamente istanza ex art. 33 1. 104/92 compilandola con le stesse indicazioni gia' fornite nella precedente istanza del 2003;

di avere ricevuto il 16.06.2011 da parte della USL convenuta comunicazione della intervenuta revoca dei benefici, in ragione dell'assenza di alcun legame di parentela, affinita' o coniugio con il convivente F. P.;

di avere ricevuto il 7.03.2012 comunicazione del fatto che il Collegio sindacale, in ragione della avvenuta emanazione del decreto di revoca del beneficio di cui alla 1. 104/1992, aveva invitato l'Azienda ospedaliera "a provvedere al recupero della complessiva somma erroneamente erogata" a essa ricorrente, per un totale di complessivi euro 22.101,91, pari a 284 giorni di assenza, con la possibilita' di un'estinzione del debito in tre anni;

di avere formulato alla ASL convenuta una proposta transattiva mediante un piano di recupero progressivo delle ore di permesso fruite nel tempo;

di avere visto tale proposta rigettata dalla USL di L. e di avere visto la propria busta paga decurtata della somma di euro 95,82 mensili in ragione del piano di rientro predisposto d'imperio dalla USL. 2. La ricorrente ha dunque convenuto in giudizio l'Azienda USL di L., per vedersi riconosciuto il diritto a usufruire dei permessi di cui all'art. 33 comma terzo l. 104/92 a favore del proprio compagno F. P. e al contempo avversare la pretesa della USL di L. di recuperare nei suoi confronti (in tempo e in denaro) le ore di permesso di cui essa ricorrente ha usufruito su autorizzazione della stessa USL per l'assistenza prestata al convivente nel periodo 2003-2011. 3. In particolare, la ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 comma terzo 1. 104/92 e, per l'effetto, condannare la Azienda USL di L a: a) consentire a essa ricorrente di usufruire dei permessi di cui all'art. 33 comma terzo 1. 104/92 per l'assistenza del convivente dott. F. P., conformemente alla domanda che ella ha presentato in data 9 giugno 2011;

  1. restituire a essa ricorrente le somme indebitamente trattenute per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003-2010, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi dalla data della trattenuta al saldo;

  2. remunerare le ore di lavoro svolte (e da svolgere ed effettivamente prestate nella misura che verra' provata in corso di causa) dalla sig.ra B., per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003/2010, somme da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi dalla data della prestazione al saldo;

in via subordinata sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 33 comma terzo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, nonche' ex art. 177 Cost. con le norme degli artt. 1, 3, 7, 20, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui non include il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed affini entro il terzo grado del disabile;

in ogni caso, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto dell'Azienda USL di L. a recuperare attraverso importi trattenuti in busta paga ed ore di lavoro, i periodo di permesso ex art. 33 comma terzo l. 104/92 usufruiti da essa ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Azienda USL di L., a restituire a essa ricorrente le somme indebitamente trattenute per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003-2010, oltre interessi e rivalutazione e a remunerare le ore di lavoro svolte (e da svolgere ed effettivamente prestate nella misura che verra' provata in corso di causa) dalla sig.ra B., per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003/2010, somme da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi dalla data della prestazione al saldo. 4. L'Azienda USL di L ., costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande chiedendone il rigetto. 5. Il Tribunale, osservato che la ricorrente ha formulato in via principale due domande di accertamento, da cui dipendono una pluralita' di domande di condanna, con sentenza non definitiva pronunciata in data 8 gennaio 2014, ritenuto che la USL convenuta non avesse titolo per domandare la restituzione degli importi gia' erogati alla ricorrente, accoglieva la domanda di accertamento negativo formulata dalla ricorrente dichiarando l'insussistenza del diritto della Azienda USL di L., di recuperare attraverso importi trattenuti in busta paga ed ore di lavoro i periodi di permesso ex art. 33 comma terzo 1. 104/92...

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