n. 231 SENTENZA 26 settembre - 2 novembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 26 febbraio - 7 marzo, il 26 - 29 febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l'8 e il 10 marzo 2016, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 10, 17 e 20 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Luca Antonini per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 (r.r. n. 10 del 2016), la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimita', fra gli altri, dei commi 541, 542, 543, 544 e 574, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», per violazione degli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonche' degli artt. 3, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 120 e 136 della Costituzione. 1.1.- La ricorrente ritiene che le norme impugnate sono state dettate al fine di adeguare la normativa nazionale agli obblighi imposti dall'Unione europea in materia di organizzazione dell'orario di lavoro del personale sanitario e di garantire, contestualmente, la continuita' dei servizi sanitari. A tale scopo il legislatore nazionale ha previsto che anche le Province autonome adottino un provvedimento di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e predispongano un piano concernente il fabbisogno di personale e le modalita' operative per garantire il rispetto delle norme dell'Unione europea sull'orario di lavoro del personale sanitario, in coerenza con l'art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2013-bis)». I predetti provvedimenti debbono essere trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 9 dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza Stato-Regioni, nonche' al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. L'impugnato art. 1, comma 542, prevede la possibilita', nelle more dell'adozione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale, di ricorrere a forme di lavoro flessibile in deroga ai limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure di prorogare i relativi contratti sino al 31 ottobre 2016, previa comunicazione ai Ministeri della salute nonche' dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'impugnato art. 1, commi 543 e 544, in caso di criticita' emergenti dal piano per l'assunzione del personale, e' consentita l'indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo del personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario, di cui al comma 541 del medesimo art. 1. Il successivo comma 574 dell'impugnato art. 1 introduce poi la possibilita', a partire dal 2016, nel rispetto di una serie di condizioni, di acquistare prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita', nonche' prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore dei cittadini residenti in altre Regioni, con l'obbligo trimestrale di trasmettere ai Ministeri della salute nonche' dell'economia e delle finanze i provvedimenti di compensazione della maggior spesa sanitaria regionale, e di pubblicare e comunicare alle Regioni di residenza il valore delle relative prestazioni. 1.2.- La ricorrente osserva che le norme di cui ai commi 541, 542, 543, 544 e 574 dell'impugnato art. 1 si applicano, per loro espressa previsione, anche alle Province autonome, cosi' contrastando con l'ordinamento statutario, che le attribuisce potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, n. 7, dello Statuto) e di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto);

potesta' legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto);

e la corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 dello Statuto). La ricorrente ricorda che, in base a un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 328 del 2006), con la riforma del titolo V della Costituzione, l'art. 117, secondo e quarto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha confermato ed esteso la potesta' legislativa delle Province autonome alla materia piu' ampia della «tutela della salute». Piu' precisamente, si dovrebbe distinguere la materia di competenza regionale concorrente «tutela della salute», da considerarsi piu' ampia rispetto all'assistenza sanitaria e ospedaliera (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e la materia dell'organizzazione sanitaria, in cui e' possibile una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale (sentenza n. 510 del 2002). Per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le norme di attuazione dello Statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanita'), attribuiscono alla Regione la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni e degli enti sanitari, mentre alle Province autonome e' attribuita la disciplina sul funzionamento e la gestione degli stessi enti e istituzioni. Le medesime norme di attuazione stabiliscono, poi, a carico delle Province autonome un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai principi e alle norme costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, senza che gli organi statali possano esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di fuori di quelle loro attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione. 1.3.- Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate interferirebbero con le competenze in materia di «tutela della salute» e in materia di assistenza sanitaria, comprendente altresi' l'organizzazione del servizio sanitario, e con le competenze in materia di autonomia finanziaria anche di spesa, nonche' con il divieto di attribuire con legge ordinaria a organi dello Stato funzioni amministrative di vigilanza nelle predette materie di competenza delle Province autonome. Piu' precisamente, la ricorrente ravvisa nell'art. 1, comma 541, lettera a), in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, una violazione del giudicato costituzionale, in riferimento alla sentenza n. 125 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui imponeva anche alle Province autonome l'adozione di provvedimenti volti a ridurre i posti letto ospedalieri. In generale, secondo la ricorrente, tutte le disposizioni impugnate, in quanto norme di dettaglio immediatamente precettive anche nei confronti delle Province autonome, sarebbero in contrasto con la disciplina statutaria recante l'obbligo di adeguamento delle medesime Province autonome alle norme statali di principio, che sole potrebbero essere dettate in materia da parte dello Stato, senza possibilita' di diretta applicazione di disposizioni statali di dettaglio, in coerenza con l'insegnamento della gia' citata sentenza n. 125 del 2015. 2.- Con atto depositato il 7 aprile 2016 si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate infondate. 2.1.- In particolare, la difesa dello Stato ha posto l'accento sulla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015, in forza della quale le disposizioni del provvedimento si applicano alle Regioni a speciale autonomia e alle Province autonome nella misura in cui siano compatibili con i rispettivi Statuti e le correlative norme di attuazione. Pertanto, ad avviso del resistente, in base alla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 237 e n. 23 del 2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012), le questioni dovrebbero ritenersi infondate, in quanto, ove le...

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