n. 231 SENTENZA 20 settembre - 3 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo trattino, 15, 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gabriele Pafundi per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato il 17 giugno 2015 e iscritto al n. 65 del registro ricorsi del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diversi commi dell'art. 6 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni impugnate recano tutte modifiche alla legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia). 1.1.- Secondo il Governo i commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost. Con tali disposizioni, il legislatore regionale ha, per un verso, incluso nella nozione di manutenzione ordinaria l'installazione, all'esterno degli edifici, di impianti tecnologici e di elementi di arredo urbano «e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria» (art. 6, comma 3, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica l'art. 6, comma 2, secondo trattino, della legge regionale n. 16 del 2008, eliminando l'inciso contenuto nella previsione novellata, secondo cui i medesimi interventi rientravano nella manutenzione ordinaria solo se «non comportanti opere edilizie». Per altro verso, ha assoggettato al regime di edilizia libera «l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purche' non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate» (art. 6, comma 8, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica l'art. 21, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008), escludendoli dall'ambito di applicazione della SCIA, cui erano prima subordinati (art. 6, comma 11, terzo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica l'art. 21-bis, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008). Il ricorrente reputa che il legislatore regionale abbia ampliato l'ambito dei lavori di «manutenzione ordinaria» fino a ricomprendervi tipologie di interventi edilizi - quali appunto l'installazione di impianti tecnologici e di elementi di arredo privato pertinenziali comportanti opere edilizie - che esulerebbero dalla definizione fornita dall'art. 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A, di seguito "TUE"), contenente i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio». L'installazione degli impianti tecnologici e degli arredi, in base al citato art. 3, del TUE, dovrebbe essere ricompresa: tra gli «interventi di manutenzione straordinaria» se rientrante tra le opere e le modifiche necessarie per «realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici» (art. 3, comma l, lettera b, del TUE);

tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia», se comportante «l'inserimento di nuovi elementi ed impianti» (art. 3, comma l, lettera d, del TUE);

tra gli «interventi di nuova costruzione» ove integri «interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione» o comporti «la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale» (art. 3, comma l, lettera e.6, del TUE). Il ricorrente precisa che la questione di costituzionalita' investe anche la disciplina della realizzazione degli impianti tecnologici - sebbene gia' l'art. 6, comma 2, secondo trattino, della legge reg. n. 16 del 2008 li annoverasse alla lettera i) - in quanto dopo le modifiche introdotte essi rientrerebbero nel novero degli interventi di manutenzione ordinaria anche se comportanti opere edilizie (sia pure alla condizione che non si determini un aumento di volumetria). La nozione di interventi «non comportanti opere edilizie» (espressione ricorrente nella formulazione originaria dell'art. 6, comma 2, lettera i) della legge reg. n. 16 del 2008) e quella di interventi «non comportanti la creazione di nuove volumetrie» non sarebbero affatto equivalenti. Cio' che importerebbe ai fini della rilevanza edilizia dell'opera non sarebbe infatti la creazione o meno di volumetria, ne' la realizzazione dell'opera in spazi aperti anziche' chiusi, ma il carattere di solidita', stabilita' e immobilizzazione al suolo, e la sua idoneita' a determinare una trasformazione permanente del territorio rispetto alla sua condizione naturale. Per effetto della sua illegittima qualificazione come intervento di manutenzione ordinaria, la realizzazione delle opere sopra considerate verrebbe inclusa tra gli interventi edilizi eseguibili liberamente (ai sensi dell'art. 21 della legge reg. n. 16 del 2008), in contrasto con la disciplina statale. Anche i commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 contrasterebbero con la normativa statale di riferimento. L'«installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purche' non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate», infatti, non si identificherebbe con la realizzazione degli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUE. A questo riguardo, il Governo osserva che la norma regionale fa riferimento alla installazione di opere di arredo pubblico e privato "anche" (e non "solo") di natura pertinenziale, mentre l'art. 6, comma 2, lettera e), del TUE si riferisce agli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici». Pertanto, mentre la norma statale consentirebbe interventi liberi per l'installazione di arredi solo su aree di pertinenza degli edifici, quella regionale permetterebbe di realizzare arredi, sia pubblici che privati, anche su aree non pertinenziali, includendo potenzialmente anche gli interventi di privati su aree demaniali di tipo non pertinenziale. Inoltre, a differenza della disciplina regionale, l'art. 6, comma 2, del TUE assoggetta a comunicazione di inizio attivita' l'esecuzione di tali interventi. 1.2.- Il secondo ordine di censure si appunta sull'art. 6, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015. La disposizione, modificando l'art. 18 della legge reg. n. 16 del 2008, consente di derogare alla normativa statale in materia di distanze degli edifici in caso di interventi di recupero dei sottotetti esistenti - anche se non compresi, come previsto dalla disciplina pregressa, tra gli interventi sul patrimonio edilizio o tra quelli di ristrutturazione edilizia - onde consentire il rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente. Secondo il Governo, la riformulazione dell'art. 18 della legge reg. n. 16 del 2008, con la sostituzione delle parole «ivi compresi» con la parola «nonche'» avrebbe mutato il contenuto della norma rispetto al testo precedente. Infatti, l'inciso «interventi di recupero dei sottotetti esistenti», non piu' collegato ad ipotesi di «interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia», potrebbe essere riferito anche ad interventi di carattere mirato. Di conseguenza la disciplina derogatoria dei limiti di distanza fissati dall'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) verrebbe estesa anche ad interventi su singoli edifici, non oggetto di un piu' ampio intervento sul patrimonio edilizio esistente. La disposizione regionale, in difformita' dall'articolo 2-bis del TUE, non sarebbe finalizzata a soddisfare esigenze di carattere urbanistico, in quanto non realizzerebbe un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Non costituendo espressione della competenza legislativa regionale in materia urbanistica, essa invaderebbe la materia dell'«ordinamento civile» in violazione dei principi contenuti nell'art. 117, secondo comma, lettera l), e nell'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla materia del «governo del territorio» (si citano le sentenze della Corte n. 232 del 2005 e n. 134 del 2014). 1.3.- Osserva ancora il Governo che l'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia «con contestuali modifiche all'esterno», si porrebbe in contrasto con l'articolo 10, comma l, lettera c), del TUE. Secondo quest'ultima disposizione, infatti, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire (oppure a DIA alternativa, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a...

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