n. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2015 -

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 28 di A.P. del 2014, proposto da: Giuseppe Severini, Luigi Maruotti, Carmine Volpe, Giampiero Paolo Cirillo, Luigi Carbone, Luciano Barra Caracciolo, Alessandro Botto, Rosanna De Nictolis e Marco Lipari, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Congedo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: sezione I n. 04104/2010, resa tra le parti, concernente diniego dell'applicazione dell'art. 4, comma 9, legge n. 425/1984 - trattamento economico superiore - ris. danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Pietro Quinto per delega dell'avvocato Massimo Congedo, e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

  1. Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma, ha respinto il ricorso di primo grado, corredato da motivi aggiunti, proposto dagli odierni appellanti al fine di ottenere l'annullamento della nota del 3 febbraio 2003 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva respinto, previo riesame, le istanze di esecuzione di nove decisioni del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1999 di accoglimento dei ricorsi straordinari finalizzati all'erogazione del trattamento economico spettante, a titolo di adeguamento stipendiale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425. Le decisioni assunte dal Capo dello Stato avevano affermato l'obbligo per l'amministrazione di determinare i trattamenti economici dei ricorrenti ai sensi del citato art. 4, comma 9, cit., tenendo conto del superiore trattamento spettante ai colleghi collocati in ruolo in posizione successiva ai ricorrenti stessi. In data 9 luglio 2000 la Presidenza del Consiglio aveva pero' negato l'attribuzione, in favore degli interessati, del trattamento economico come sopra determinato, fornendo esecuzione solo parziale a quattro delle nove decisioni. Gli odierni appellanti avevano allora proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato. La sentenza di accoglimento del ricorso in executivis, pronunciata dal Consiglio di Stato, e' stata tuttavia annullata dalla Suprema Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. unite, 18 dicembre 2001, n. 15978). A fronte di ulteriori istanze di esecuzione avanzate da parte degli stessi interessati, la Presidenza del Consiglio, con l'impugnata nota del 3 febbraio 2003 (resa in esito alla trasmissione, da parte della Segreteria generale del Consiglio di Stato, degli schemi aggiornati dei rispettivi decreti individuali), aveva respinto le nuove richieste degli istanti, opponendo loro l'effetto preclusivo prodotto dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Detta norma stabilisce, al penultimo e ultimo periodo, che «il nono comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti». Il tribunale adito, con ordinanza n. 6971 del 14 luglio 2004, peraltro, aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di siffatta disposizione, per contrasto con gli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Carta fondamentale, nella parte in cui tale norma, esplicitando la portata retroattiva dell'abrogazione, avrebbe inciso in modo definitivamente sacrificativo sulle posizioni individuali gia' riconosciute mediante decisioni su ricorsi straordinari divenute definitive. Con la sentenza n. 282 del 15 luglio 2005, la Consulta ha respinto la questione di costituzionalita', poggiando sull'assunto che la decisione amministrativa resa su ricorso straordinario non e' dotata della forza di giudicato che costituisce limite invalicabile all'esplicazione, con efficacia retroattiva, del potere interpretativo del legislatore e garanzia dell'affidamento legittimo del ricorrente vittorioso circa l'intangibilita' dell'assetto di interessi sancito nello jussum giurisdizionale. Riassunto il giudizio innanzi al Tar, i ricorrenti, facendo leva sull'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e sull'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, hanno sostenuto la tesi, sviluppata nei successivi motivi aggiunti, della piena «giurisdizionalizzazione» del rimedio straordinario. Hanno soggiunto che la finalita' di revisione, perseguita dalla normativa de qua ai sensi della VI disposizione transitoria della Costituzione, evidenzierebbe la naturale estensione ex tunc della portata effettuale dell'intervento riformatore alle decisioni rese in un torno di tempo anteriore. Con la sentenza appellata i primi giudici, facendo leva sulla portata. caducatoria sancita dal citato art. 50 della legge n. 388/2000, hanno respinto il ricorso. Il primo giudice ha, in particolare, negato che, per effetto dell'entrata in vigore dello jus superveniens di cui all'art. 69 della legge n. 69/2009, il ricorso straordinario al Capo dello Stato sia divenuto un mezzo di tutela giurisdizionale e che, in ogni caso, tale modificazione legislativa possa interessare, alla stregua di una previsione legislativa con carattere di «interpretazione autentica», anche le fattispecie definite in base all'assetto normativo anteriore. Muovendo da tali premesse il primo giudice ha negato che le decisioni con le quali la pretesa economica dei ricorrenti aveva trovato accoglimento, in quanto decisioni «giurisdizionali» (e, conseguentemente, assistite da forza di giudicato), possano essere insensibili alla portata applicativa dell'art. 50, comma 4, della citata legge n. 388/2000. Richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la decisione n. 282/2005, il tribunale ha sostenuto che il travolgimento degli effetti delle decisioni successive all'entrata in vigore del decreto legge n. 333/1992 colpisce anche gli atti con i quali il Capo dello Stato aveva deciso i ricorsi straordinari in senso favorevole agli odierni appellanti, restando da tale conseguenza immuni unicamente le «sentenze passate in giudicato», ossia le «decisioni di autorita' giurisdizionali», non gia' delle decisioni amministrative irrevocabili o definitive. 2. Avverso la sentenza di prime cure le parti ricorrenti propongono appello. Con il primo motivo di censura si sostiene che la sentenza gravata sarebbe viziata ex art. 112 del codice di procedura civile, in ragione del mancato esame dei parametri di costituzionalita' di cui agli articoli 3, 10, 11, 28, 97, 100 e 117 della Carta fondamentale. Il tribunale di prima istanza ha parimenti errato nell'affermare che l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 non avrebbe «giurisdizionalizzato» l'istituto e che, comunque - ove anche cio' fosse avvenuto - detta modifica non presenterebbe carattere retroattivo. Con la seconda e la terza censura gli appellanti hanno criticato il capo della gravata decisione che ha negato la natura di rimedio giurisdizionale del ricorso straordinario. Con i motivi da 3.1 a 3.4 ci si e' soffermati sulla natura interpretativa (e, percio', retroattiva) delle disposizioni di cui al richiamato art. 69 della legge del 2009. Con il quarto motivo di gravame si fa presente che, ove anche fosse stata negata la natura giurisdizionale del decreto decisorio del ricorso straordinario, l'art. 4 dell'art. 50 della legge n. 388 del 2000 - ove interpretato non senso di ritenerlo riferibile alle decisioni rese in sede di ricorso straordinario - avrebbe dovuto essere ritenuto in contrasto con la CEDU. Con il quinto motivo sono stati riproposti i parametri di asserito conflitto della disposizione normativa suddetta non esaminati dalla Corte costituzionale. Con il sesto motivo e' stata riproposta la domanda risarcitoria, da considerarsi anche autonoma rispetto al petitum principale. Si e' costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri per resistere alle pretese degli appellanti. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. Con ordinanza 4 novembre 2014, n. 5506, la IV sezione di questo Consiglio ha rimesso al vaglio dell'Adunanza plenaria la soluzione del quesito relativo alla portata retroattiva della riforma dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. All'udienza dell'8 luglio 2015 la causa e' stata trattenuta per la decisione. 3. Il collegio reputa che siano rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati con il prioritario e assorbente motivo di ricorso con cui denuncia il contrasto dell'art. 50, comma 4, ultimi due periodi, della legge n. 388/2000, con gli articoli 6 e 13 della CEDU e, quindi, con l'art. 117, comma 1 della Costituzione. 3.1. Si deve preliminarmente escludere la fondatezza dell'assunto, sostenuto dai ricorrenti, secondo cui il contrasto tra legislazione nazionale interna e normativa CEDU debba esser risolto con la disapplicazione della prima. Questa Adunanza deve osservare, in senso contrario a detta impostazione ermeneutica, che risulta acquisita nella giurisprudenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT