n. 230 SENTENZA 7 ottobre - 11 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra J.D.P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 12 dicembre 2014, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 12 dicembre 2014, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidita' civile per sordi e della indennita' di comunicazione». Premette il giudice a quo che J.D.P. ha convenuto in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'accertamento del diritto all'indennita' di comunicazione ed alla pensione di invalidita' civile per sordi, puntualizzando che il ricorrente e' stato riconosciuto sordo «senza necessita' di revisione» dall'apposita Commissione medica;

in sede amministrativa, peraltro, l'INPS aveva negato le provvidenze richieste in quanto il richiedente non risultava «titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo». Risultando il ricorrente sicuramente in possesso dei requisiti per conseguire i benefici richiesti, l'unico ostacolo alla relativa concessione sarebbe rappresentato dalla disposizione oggetto di censura, che subordina il riconoscimento delle provvidenze in questione, per l'appunto, alla titolarita' della carta di soggiorno - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -, la quale, a sua volta, presuppone il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validita'. Richiamata la sentenza di questa Corte n. 11 del 2009 e sottolineato come, nella situazione di specie, l'INPS abbia resistito insistendo nel valorizzare l'assenza, in capo al richiedente,«quantomeno del requisito del soggiorno in Italia da almeno 5 anni», il giudice a quo riporta, altresi', ampi stralci della sentenza n. 187 del 2010, segnalando come, alla luce di questa giurisprudenza, il requisito individuato come rilevante per i cittadini extracomunitari sia, in definitiva, il legale soggiorno nel territorio dello Stato: il quale requisito - si sottolinea - «non attiene alla stabilita' della condizione, ma all'effettivita' della stessa in senso sostanziale». Risulterebbero di conseguenza violati gli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 Cost., in quanto la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con le «norme...

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