n. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 328 del 2014, proposto da: Alessandro Ciriani, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' avv. in Trieste, via Donota 3;

Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Beatrice Croppo, Ettore Volpe, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

Ministero dell'interno;

Nei confronti di Provincia di Pordenone, Emanuele Zanon, Loris Zancai;

Per l'annullamento - previo incidente di' legittimita' costituzionale del decreto n. 12/G/2014 dell'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica autonomie Locali avente ad oggetto la fissazione della data e convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pordenone, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premette la parte istante che il competente Assessore regionale ha convocato per il giorno di domenica 26 ottobre 2014 i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Pordenone, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2014 n. 2, secondo cui «In vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia e in attesa del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato dal Consiglio regionale a norma dell'art. 63 dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1-bis, dello Statuto, disciplina il sistema di elezione degli organi delle province ed il relativo procedimento elettorale». Se ne duole, con il ricorso in esame, il ricorrente, attuale Presidente della Provincia, in quanto decadrebbe dalla carica in seguito all'elezione del nuovo Consiglio, non sarebbe, nell'imminente tornata elettorale, piu' eleggibile e nemmeno elettore, non ricoprendo egli la carica di consigliere comunale, ne' di Sindaco di uno dei comuni ricompresi nel territorio provinciale e chiede pertanto che l'atto impugnato sia interinalmente sospeso. Ora, infatti, ai sensi dell'art. 33 della citata legge regionale n. 2 del 2014, «gli organi provinciali prestano in carica fino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge». Come si' e' detto, l'Assessore regionale alle Autonomie locali, con l'impugnato proprio decreto prot. n. 12/G/2014, comunicatogli il 5 settembre 2014 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ha fissato per il 26 ottobre 2014 la data delle elezioni della Provincia di Pordenone. Rammenta il ricorrente che la Regione Friuli-Venezia Giulia gode di potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni in base allo Statuto di autonomia, approvato con legge Cost. 31 gennaio 1963 n. 1. Ora tale potesta' si esercita ai' sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del medesimo Statuto, norma introdotta con l'art. 5 della legge Cost. 23 settembre 1993 n. 2 ed avvalendosene, la Regione ha disposto, con il citato art. 1 della legge regionale n. 2 febbraio 2014 n. 2, pubblicata sul BUR il 19 febbraio 2014, un nuovo sistema di elezione degli organi della Provincia, che si sostanzia nell'introduzione di un meccanismo elettivo di secondo grado. Tale legge, per quanto qui interessa, modifica gli organi della Provincia, che sono ora l'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale (art. 2) dispone che l'Assemblea dei Sindaci e' costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia e ne disciplina i poteri e la convocazione (art. 3) e, per quanto qui primariamente interessa, all'art. 5 disciplina le modalita' di elezione degli organi. In particolare stabilisce in detta ultima norma che «Il Consiglio provinciale e' eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia» i quali si esprimono con voto libero e segreto su liste concorrenti in un unico collegio, e detto Consiglio, cosi' eletto elegge a sua volta il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. All'art. 12 si specifica che «Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni. Per l'elezione del Consiglio provinciale pertanto provvede soltanto l'Assemblea dei Sindaci e dei consiglieri comunali della Provincia, secondo liste c.d. bloccate (art. 16) e con il meccanismo del voto ponderato (art. 22). Sottolinea il ricorrente, per illustrare la rilevanza dell'eccezione di costituzionalita' che intende proporre con il presente gravame che, con tale meccanismo egli non potra', come si e' detto sopra, essere ne' eletto ne' elettore nella Provincia di cui ora e' Presidente, in seguito ad elezione a suffragio universale e in via di prorogatio. Ha chiesto pertanto a questo T.A.R. l'annullamento, previa sospensione interinale in sede cautelare, della fissazione della data e della convocazione dei comizi per le elezioni provinciali indetta per il 26 ottobre p.v. Il fatto che il pregiudizio del ricorrente, che le impugna, derivi direttamente da norme di una legge regionale, espressione della potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento di enti locali e dall'atto di indizione, in termini brevi, delle elezioni provinciali di Pordenone, induce questo giudice, concordando sulla rilevanza della questione, non essendovi altro mezzo, ad adire il giudice delle leggi, ponendo le questioni di legittimita' costituzionale delle norme, di seguito specificate, della legge regionale sopravvenuta. Al riguardo, anche per rispondere, in punto rilevanza, all'eccezione della difesa regionale, essendo il presente giudizio incardinato con istanza cautelare, esso non manca di incidentalita', non essendo esso affatto risolto con una pronuncia del giudice delle leggi che fa venir meno la materia del contendere dinanzi al T.A.R. Questo Collegio, infatti, onde conciliare le esigenze del controllo accertato di costituzionalita' con il danno proveniente dall'imminenza delle elezioni provinciali impugnate, si propone di adottare contestualmente, con separata ordinanza, una misura cautelare interinale che non incida in senso decisorio sulla materia del contendere, facendola venir meno, ma consenta a questo giudice la decisione definitiva solo dopo aver conosciuto la sentenza della Corte. Per le ragioni appena indicate la questione e' rilevante, perche' a tali elezioni, come si e' detto, il ricorrente, pur essendo l'attuale Presidente di detta Provincia, non potra' partecipare. Il Collegio ritiene altresi', per i motivi che saranno di seguito indicati, detta questione non manifestamente infondata, nei limiti di cui in motivazione. Va rammentato, innanzitutto, che le norme censurate col primo motivo cosi' rispettivamente dispongono: «Art. 1. In vista del riordino del...

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