n. 23 SENTENZA 8 gennaio - 22 febbraio 2019 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 99, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Tribunale ordinario di Brescia con ordinanza dell'11 settembre 2017, iscritta al numero 39 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti l'atto di costituzione di F. P. C. I. e dell'Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali «G. B. Vighenzi», nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato Mario Gorlani per F. P. C. I. e l'Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali «G. B. Vighenzi» e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 settembre 2017, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2018, il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 99, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il sindaco nomini il segretario comunale, che la nomina abbia durata corrispondente a quella del mandato del sindaco con automatica cessazione dell'incarico al termine del mandato di quest'ultimo, e che la nomina sia disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario e' confermato. Le questioni di legittimita' costituzionale vengono sollevate nell'ambito del giudizio promosso da F. P. C. I., gia' segretario comunale del Comune di Tremosine sul Garda, per l'accertamento dell'illegittimita' dei provvedimenti di nomina del nuovo segretario comunale, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ripristino del rapporto di servizio con lo stesso Comune oppure, in subordine, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dalla «revoca» dell'incarico. Il giudice rimettente riferisce che, dopo la consultazione elettorale del maggio del 2014, il nuovo sindaco, dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 99 del d.lgs. n. 267 del 2000, aveva comunicato di non volersi avvalere piu' delle prestazioni del ricorrente, procedendo alla nomina di un nuovo segretario comunale. Nell'ambito del giudizio, F. P. C. I. eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., asserendo che la previsione di un identico termine di durata dell'incarico di segretario comunale rispetto al mandato del sindaco si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e imparzialita' dell'azione amministrativa, posti a tutela della separazione fra politica e amministrazione, oltre che con il principio di continuita' dell'azione amministrativa. 2.- Per decidere sulle domande del ricorrente - formulate per sentire dichiarare l'illegittimita' dei provvedimenti di nomina del nuovo segretario comunale e per ottenere l'accertamento del diritto al ripristino del rapporto di servizio con il Comune oppure, in subordine, la condanna al «risarcimento dei danni conseguenti alla sua revoca dall'incarico» - il Tribunale di Brescia ritiene di dover necessariamente applicare la disposizione censurata, essendo cosi' soddisfatto il requisito della rilevanza delle questioni sollevate. Il giudice rimettente, richiamando la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 5 maggio 2017, n. 11015, esclude altresi' di poter ricorrere a una interpretazione «costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 97 Cost., come inteso dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di "spoils system" [...] alla luce delle composite attribuzioni e delle peculiarita' della figura del Segretario Comunale». 3.- Il Tribunale di Brescia, in punto di non manifesta infondatezza della questione relativa alla previsione di automatica decadenza dall'incarico, riporta un ampio passaggio della citata sentenza n. 11015 del 2017 della Corte di cassazione, che avrebbe riassunto l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui il meccanismo di spoils system risulterebbe conforme ai principi costituzionali solo laddove l'incarico sia caratterizzato dall'apicalita' e dalla fiduciarieta', da intendersi come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con l'organo politico. In assenza di tali caratteri, il medesimo meccanismo si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., pregiudicando la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, svincolandosi peraltro la rimozione dall'incarico dalle garanzie del giusto procedimento e dall'accertamento dei risultati conseguiti. Il giudice a quo si sofferma specificamente sulla figura del segretario comunale, sottolineando come esso sia un dipendente del Ministero dell'interno posto al servizio del Comune da cui dipende funzionalmente e come la sua nomina sia riservata al sindaco, che lo sceglie fra gli iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del d.lgs. n. 267 del 2000, cui si accede per concorso. Dopo aver riportato l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo alle funzioni e ai compiti affidati al segretario comunale, il Tribunale di Brescia ritiene che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (vengono in particolare ricordate le sentenze n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007 e n. 233 del 2006), la questione sollevata non sia manifestamente infondata, benche' quella del segretario comunale sia una figura amministrativa apicale. A conforto di tale impostazione, il giudice rimettente sostiene innanzitutto che per ricoprire l'incarico in esame non sia necessaria la «personale adesione agli orientamenti politici di chi l'abbia nominato», trattandosi di «nomina discrezionale del sindaco che, tuttavia, e' ben delimitata dalla necessita' di attingere ad un Albo [...] e quindi fra soggetti che hanno dimostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superando un concorso pubblico». In secondo luogo, l'incarico di segretario comunale non prevederebbe una «stretta collaborazione al processo di formazione dell'indirizzo politico dell'ente». Ancora, il segretario comunale sarebbe «una figura tecnico-professionale i cui compiti sono specificamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione» rispetto agli atti che il Comune adotta o intende adottare «in funzione di verifica del parametro di conformita' dell'azione dell'ente locale alla legge nonche' in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti». Da ultimo, secondo il Tribunale di Brescia, la collaborazione fornita al Comune dal segretario sarebbe limitata alle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunali, oltre che alla loro verbalizzazione. Di conseguenza, l'applicazione del meccanismo di spoils system non potrebbe applicarsi al segretario comunale, alla luce della titolarita' di funzioni di natura tecnica, professionale, gestionale e consultiva e della posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarita' dei procedimenti. 4.- Il Tribunale di Brescia, inoltre, ritiene non manifestamente infondata anche la questione relativa alla medesima disposizione, nella parte in cui attribuisce la nomina del segretario comunale al sindaco, ancora una volta in ragione delle funzioni di controllo assegnate al segretario, con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), nonche' in virtu' del suo ruolo di garante della conformita' degli atti del Comune alla legge, allo statuto e ai regolamenti. In particolare, l'art. 97 Cost. sarebbe violato dalla previsione che consente la nomina del segretario comunale da parte del «soggetto politico i cui atti egli e' chiamato a vagliare», oltre che la sottoposizione alle sue dipendenze funzionali. 5.- Con atto depositato il 27 marzo 2018 e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale sollevata sull'art. 99, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 sia dichiarata non fondata. 5.1.- L'Avvocatura generale dello Stato innanzitutto richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 31 gennaio 2017, n. 2510, che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, ha dichiarato manifestamente infondata, valorizzando il requisito dell'apicalita' dell'incarico, la questione di legittimita' costituzionale riferita al meccanismo di spoils system previsto per i dirigenti regionali capi di dipartimento dalla legge della Regione Calabria 3 giugno del 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria). Proprio il medesimo carattere dell'apicalita' sarebbe decisivo per legittimare anche nel caso del segretario comunale l'applicazione del meccanismo di spoils system, traducendosi in una collaborazione diretta e non intermediata da altre figure dirigenziali con il vertice politico e risultando coerente con la previsione di una nomina diretta da parte dello stesso organo politico. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il Tribunale di Brescia avrebbe ricostruito in modo riduttivo il ruolo del segretario comunale, non considerando come egli collabori direttamente con il vertice politico che lo ha nominato fiduciariamente, sovrintenda allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordini le attivita' ed eserciti le mansioni di direttore generale laddove quest'ultimo - ai sensi dell'art. 108, comma 4...

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