n. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2018 -

Ricorso nell'interesse della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente p.t., Laurent Vierin, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto e in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 26.2.2018, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (CF. MRNFNC73D28H501U;

pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax. 06.36001570), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma;

via di Villa Sacchetti, 9;

-ricorrente- Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistente- Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, limitatamente all'articolo 1, comma 841. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/ 2020» , all'art. 1, comma 841, dispone quanto segue: «nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della Regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018,100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Ora, la predetta disposizione, nella denegata ipotesi in cui fosse intesa - sulla base dall'impiego della locuzione «gli accantonamenti sono ridotti», la quale lascia desumere una prospettiva del legislatore statale secondo cui l'importo complessivo dovuto dalla Regione a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia superiore a quello indicato in riduzione - nel senso di includere nell'ammontare del contributo anche l'accantonamento disposto dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza regionale di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendone la doverosita', sia pure con importi in riduzione, non solo nell'anno 2018, ma anche nell'anno 2019 e, successivamente, a decorrere dal 2020, si mostrerebbe illegittima alla luce dei seguenti motivi di Diritto Sull'ammissibilita' In via preliminare, e al solo fine di evitare sterili eccezioni sul punto, si ricorda che «per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del 2016) - possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili;

purche' non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate» (cfr. Corte cost., sent. n. 154 del 2017). L'ipotesi interpretativa qui profilata dalla Regione e' senz'altro plausibile - come subito si illustrera' - alla luce delle complesse vicende e dei (purtroppo) numerosi precedenti di indebita interferenza del legislatore statale nella sfera di autonomia finanziaria della ricorrente. INQUADRAMENTO DELLA QUESTIONE ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA, NONCHE' DEL CONTENZIOSO GIA' DEFINITO E ANCORA PENDENTE INNANZI A CODESTA ECC.MA CORTE 1. Al fine di meglio inquadrare la questione oggetto del presente giudizio e far risaltare gli evidenti profili d'incostituzionalita' della disposizione gravata, appare necessario ricostruire l'evoluzione normativa e le vicende giurisdizionali - ben note a codesta Ecc.ma Corte - che hanno caratterizzato il concorso della Regione agli obiettivi della finanza pubblica, mediante il congegno dell'accantonamento disposto dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza regionale ex art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012. Si tratta di un excursus non breve, ma. imposto dalla complessita' del «retroterra» dell'odierna questione. 2. Con il d. l. n. 95 del 2012 («Spending review»), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini», con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese. L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge dispone: «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali». 3. Avverso l'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, la Regione Valle d'Aosta ha a suo tempo proposto ricorso in via principale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2015. La...

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