n. 229 SENTENZA 21 ottobre - 11 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di D.B. ed altri con ordinanza del 3 aprile 2014, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione di D.B. ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l'avvocato Gennaro Lepre per D.B. ed altri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un processo penale, il Tribunale ordinario di Napoli - premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonche' per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, duplice questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui dette norme contemplano quali ipotesi di reato - come quelle, appunto, tra le altre contestate ai professionisti, imputati in quel giudizio - rispettivamente, la selezione eugenetica e la soppressione degli embrioni soprannumerari, «senza alcuna eccezione», non facendo, quindi, salva l'ipotesi in cui una tale condotta «sia finalizzata all'impianto nell'utero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o portatori sani di malattie genetiche» e la soppressione concerna, conseguentemente, gli embrioni soprannumerari affetti, invece, da siffatte malattie. 1.1.- In particolare, secondo il rimettente, l'art. 13, commi 3, lettera b), e 4, della su citata legge n. 40 del 2004 - con il sanzionare penalmente anche la condotta dell'operatore medico volta a consentire il trasferimento nell'utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche - violerebbe l'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza, e l'art. 32 Cost., per contraddizione rispetto alla finalita' di...

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