n. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2016 -

TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Penale Il Tribunale di Siracusa, Sezione Penale, in persona del dott. Fabio Salvatore Mangano, esaminati gli atti relativi al processo penale iscritto ai nn. 10158/2010 R.G.N. R. e 2211/14 R.G. a carico di: Caruso Angelo, nato a Pachino (SR) il 14 novembre 1946;

Ferraro Alessandro, nato a Napoli il 10 aprile 1971;

Bona Sebastiana, nata ad Augusta il 22 agosto 1970;

Amara Piero, nato ad Augusta il 24 aprile 1969;

imputati: Bona Sebastiana e Amara Piero 1) per il delitto previsto dagli articoli 110 codice penale, 2 del decreto legislativo 74/2000 perche' - in concorso tra di loro, nella qualita' di amministratore di diritto (Bona) e di fatto (Amara) della GIDA S.r.l. ed al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - indicavano nel modello unico 2007 della stessa GI.DA S.r.l. elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni inesistenti provenienti dalla Comin S.r.l. e dalla Pegaso S.r.l. (per un imponibile complessivo di €

400.000 con imposta evasa pari a €

212.000 oltre sanzioni). Nello specifico, utilizzavano le fatture: nn. 21 del 5 aprile 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 29 del 3 maggio 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 33 del 1° giugno 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA, 41 del 2 luglio 2007 (imponibile oltre IVA), 48 del 6 agosto 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA) emesse dalla Pegaso S.r.l.;

nn. 13 del 17 aprile 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 19 del 30 maggio 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 28 del 28 giugno 2007 (imponibile oltre IVA), 35 del 27 luglio 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), 40 del 27 agosto 2007 (imponibile 40.000 oltre IVA), emesse dalla Comin S.r.l.;

fatture aventi ad oggetto acconti e saldo per la «progettazione esecutiva e analisi e indicazione in concreto dei costi di realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici denominati GI.DA1 e GI.DA2» tutte emesse e saldate nel 2007 a fronte di una progettazione che veniva in realta' depositata parzialmente soltanto alla fine del 2008 e da soggetto diverso dalla Comin S.r.l. e dalla Pegaso S.r.l. (ing. Navanteri Marcello) al quale veniva, peraltro, corrisposta dalla GI.DA S.r.l. (e per l'intera progettazione) la complessiva somma di €

30.720 tra il maggio ed il luglio del 2009. In Siracusa, nella dichiarazione dei redditi 2007 (presentata il 29 settembre 2008). Ferraro Alessandro e Caruso Angelo 2) per il delitto previsto dagli artt. 81, 110 codice penale e 8 del decreto legislativo 74/2000 perche' - con piu' azioni esecutiva di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro nella qualita': Ferraro Alessandro di amministratore di fatto della Comin S.r.l. e della Pegaso S.r.l.;

Caruso Angelo di amministratore di diritto della Comin S.r.l. e della Pegaso S.r.l.;

ed al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) e sul valore aggiunto (IVA) alla GI.DA S.r.l. - emettevano e rilasciavano le fatture per operazioni inesistenti descritte nel capo di imputazione che precede (per imponibile complessivo di euro 400.000). Con la recidiva reiterata specifica per Caruso. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ferraro. In Siracusa, dal 17 aprile 2007 (data della prima fattura emessa in favore della GI.DA S.r.l.) al 27 agosto 2007 (dalla dell'ultima fattura emessa in favore (GI.DA S.r.l.);

3) per il delitto previsto dagli artt. 110 codice penale e 4 del decreto legislativo n. 74/2000 perche' - in concorso tra di loro nella qualita' di amministratore di fatto (Ferraro Alessandro) e di diritto (Caruso Angelo) della Comin S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - indicavano nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2007 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e segnatamente omettevano di dichiarare ricavi per complessivi €

1.478.091,39 (con IVA evasa pari ad €

281.195,20) realizzando un'evasione d'imposta sul reddito di €

342.067,16. In Siracusa, nel settembre del 2008;

4) per il delitto previsto dagli artt. 81, 110 codice penale e 5 del decreto legislativo n. 74/2000 perche' - con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro nella qualita' di amministratore di fatto (Ferraro Alessandro) e di diritto (Caruso Angelo) della Comin S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - omettevano di presentare: qualunque dichiarazione per l'anno 2008 nonostante la realizzazione di ricavi per complessivi €

2.990.018,56 (Imposta evasa con aliquota IRES al 27,50 ed al netto dei costi accertati €

699.599,36;

IVA evasa al netto delle operazioni passive pari ad €

597.161,29);

qualunque dichiarazione per l'anno 2009 nonostante la realizzazione di ricavi per complessivi €

441.665,82 (Imposta evasa con aliquota IRES al 27,50 ed al netto dei costi accertati €

121.458,10;

IVA evasa al netto delle operazioni passive pari ad €

88.333,16);

In Siracusa, nel settembre 2009 e 2010. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 maggio 2016;

Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 1. Con decreto che dispone il giudizio del 30 maggio 2014 il GUP presso il Tribunale di Siracusa ha disposto il rinvio a giudizio di Caruso Angelo, Ferraro Alessandro, Bona Sebastiana ed Amara Piero, imputati dei reati meglio indicati in epigrafe. A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 9 dicembre 2015, respinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa, e' stata dichiarata l'apertura del dibattimento e le parti hanno formulato le richieste di prova. L'istruttoria dibattimentale si e' svolta attraverso la produzione di documentazione rilevante da parte del pubblico ministero e l'esame dei testi maresciallo Rocco Linguanti e vicebrigadiere Corrado Sprivieri. All'udienza del 4 maggio 2016 le parti hanno interloquito in ordine alla sopravvenuta prescrizione di alcune fattispecie di reato contestate: il pubblico ministero ha depositato una memoria ed ha chiesto, in via principale, la disapplicazione degli articoli 160 e 161 codice penale, nella parte in cui prevedono che il verificarsi di atti interruttivi della prescrizione non possa comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo necessario a prescrivere, per contrasto con gli articoli 4, par. 3 T.U.E. e 325, par. 1 e 2 TFUE;

in via subordinata, ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia ex art. 267 comma 2 TFUE;

in via ulteriormente gradata, ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare gli articoli 325 par. 1 e 2 del TFUE dalla quale, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-105/14 Taricco, discende l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160 comma 3 e 161 comma 2 codice penale. La difesa degli imputati Amara e Bona ha depositato una propria memoria ed ha chiesto l'immediata declaratoria di proscioglimento per prescrizione del reato a loro contestato. I difensori degli imputati Ferrara e Caruso hanno chiesto l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, quanto meno in relazione ai reati relativi all'anno di imposta 2007. 2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, con riguardo alle violazioni tributarie contemplate dagli articoli 2, 4, 5 e 8 del decreto legislativo n. 74/2000 oggetto di contestazione, va ricordato che il termine di prescrizione e' quello ordinario di sei anni previsto dall'art. 157 codice penale;

termine che, anche in presenza di atti interruttivi (ex art. 160 codice penale e 17 comma 1 decreto legislativo n. 74/2000), non puo' mai superare il periodo complessivamente individuato dall'art. 161, comma 2 codice penale, non trovando applicazione, ratione temporis, il disposto di cui all'art. 17, comma 1-bis decreto legislativo n. 74/2000, introdotto dal decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148. Cio' detto, con riferimento alle ipotesi di reato sopra riportate ai nn. 1) e 3) del capo di imputazione, rispettivamente relative alla violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 da parte di Amara e Bona e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000 da parte di Caruso e Ferraro, facendo applicazione della disciplina codicistica, la prescrizione sarebbe maturata il 29 marzo 2016: entrambe le violazioni tributarie, infatti, sono state commesse il 29 settembre del 2008 (data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007), sicche' il termine complessivo di prescrizione, tenuto conto dell'aumento di un quarto previsto dall'art. 161, comma 2 codice penale, risulterebbe scaduto il 29 marzo 2016, in carenza di periodi di sospensione ex art. 159 c.p. 3. Sulla disciplina della prescrizione dei reati tributari riguardanti le frodi all'imposta sul valore aggiunto e' recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, con sentenza emessa in data 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14. La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 267 TFUE dal Tribunale di Cuneo sulla compatibilita' con il diritto dell'Unione europea della normativa italiana in materia di prescrizione del reato, previa individuazione del quadro normativa di riferimento, ha stabilito che: «Una normativa nazionale in materia di prescrizione del...

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