n. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione Civile Composto dagli Ill.mi signori Magistrati: dott. Roberto Beghini - presidente relatore;

dott. Giuseppe Barbato - giudice;

dott. Giuliana Segna - giudice. Letti gli atti del proc. n. 1471/2014 RG. Pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164. 1. La rilevanza della questione. La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel presente giudizio, la signora X.Y., premesso di non avere figli ne' di aver contratto matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, mediante ordine all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, di modificare l'atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. In secondo luogo, la signora X.Y. ha chiesto - pur non ritenendolo necessario - di essere eventualmente autorizzata a compiere in futuro gli interventi medico-chirurgici necessari alla normoconformazione del suo corpo in senso ginoandroide, anche tramite isterectomia, mastectomia e falloplastica. Espone di aver percepito, sin da quando aveva 7 anni, un'identita' di genere maschile, abbigliandosi sin da allora in tal senso e presentandosi cosi' anche nell'ambiente sociale, avvertendo altresi' un orientamento sessuale verso le donne. Lamenta un forte e persistente senso di frustrazione e di disagio, dovuto al fatto che nei propri documenti di identita', le risultanze anagrafiche attestano la sua appartenenza al genere femminile. Documenta un disturbo dell'identita' sessuale nella forma del transessualismo (classificazione ICD-10) e di disturbo dell'identita' di genere (classificazione DSM IV), con esclusione di forme di intersessualita'. Sostiene e documenta di aver gia' avviato una terapia ormonale mascolinizzante. Pur con riserva di verificarne in dettaglio i rischi e la sostenibilita', manifesta la mera intenzione di sottoporsi eventualmente in futuro ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, ritenendolo tuttavia non necessario al fine di ottenere preventivamente la chiesta rettificazione di attribuzione di sesso. Comparsa assieme al suo difensore - innanzi al giudice istruttore - con abbigliamento ed apparenza maschile, ha insistito in tutte e due le domande giudiziali, sia di rettificazione che di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico. Il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, e' rimasto contumace. All'udienza del 3 giugno 2014, la causa e' stata riservata per la decisione. Delineato in tal modo l'oggetto del presente giudizio, questo Tribunale evidenzia che la rilevanza della questione di costituzionalita' che con la presente ordinanza viene sollevata, risiede nel fatto che la domanda della sig.ra X.Y., deve essere decisa sulla base del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (come modificato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), in virtu' del quale, come noto "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". Dal tenore letterale della norma, emerge inequivocabilmente che la rettificazione puo' aver luogo solo previa modificazione dei caratteri sessuali, per tali dovendosi necessariamente intendere i caratteri sessuali primari (vale a dire l'apparato genitale, in base all'esame del quale, al momento della nascita, si e' soliti individuare il sesso della persona). In assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari, la rettificazione non puo' aver luogo. E' ben vero che l'art. 31, comma quarto, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante...

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