n. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Quinta Sezione penale Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo Maria Lombardi - Presidente;

Dott. Silvana De Berardinis - Consigliere;

Dott. Grazia Lapalorcia - Consigliere;

Dott. Angelo Caputo - Rel. Consigliere;

Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo - Consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: F.N. n. il 1° gennaio 1954;

M.N. n. il 18 luglio 1973;

Avverso la sentenza n. 27/2012 Corte assise appello di Napoli, del 5 luglio 2013;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita in pubblica udienza del 3 luglio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Caputo;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. C. Stabile, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 21 dicembre 2011, la Corte di assise di Napoli aveva dichiarato N.F. colpevole dei reati di cui all'art. 600 cod. pen. (per avere ridotto e mantenuto in stato di soggezione la minore E.M.S. conducendola dalla Romania a Napoli, approfittando del suo stato di inferiorita' psichica e di necessita', sottraendole la carta di identita', impedendole di uscire, se non accompagnata, e di' far rientro in Romania quando ne aveva fatto richiesta, costringendola a prostituirsi nei luoghi prescelti, indicandole le somme di denaro da chiedere ai clienti e impossessandosi delle stesse: capo A) e all'art. 600-bis, primo comma, cod. pen. (per avere - con la condotta descritta nel precedente capo di imputazione - indotto alla prostituzione e sfruttato la prostituzione della minore E.M.S.;

capo B): applicate le circostanze attenuanti generiche, esclusa la contestata recidiva (non ravvisandosi un'attuale maggiore capacita' a delinquere del reo o una sua attuale accresciuta pericolosita' sociale) e ritenuta la continuazione tra i reati, il giudice di primo grado aveva condannato N F. alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. La Corte di assise di Napoli aveva inoltre dichiarato N.M. colpevole, in concorso con N.F. del reato di cui all'art. 600-bis, primo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., l'aveva condannata alla pena di giustizia, assolvendola dall'imputazione ex art. 600 cod. pen. per non aver commesso il fatto. Investita dell'appello degli imputati e di quello del P.G., la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 5 luglio 2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado - limitata la dichiarazione di responsabilita' di N.M. alla condotta di sfruttamento di cui all'art. 600-bis, primo comma, cod. pen. - ha, con riferimento alla posizione di N.F., accolto l'impugnazione del P.G. in ordine all'obbligatorieta' della recidiva (risultando l'imputato gravato da un precedente penale per il reato di rissa ex art. 588 cod. pen.), sicche', individuato come piu' grave il reato sub A) e ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della recidiva e di cui all'art. 602-ter cod. pen., ha rideterminato la pena in otto anni e due mesi di reclusione (anni otto per il reato piu' grave, aumentata come sopra per la continuazione), confermando nei resto la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di appello, da una parte, ha dato atto della credibilita' delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, evidenziandone l'attendibilita' intrinseca e la coerenza con le risultanze emergenti dall'intervento della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto (la presenza di indumenti e del telefonino della minore nella baracca in cui viveva con gli imputati, ma l'assenza dei suoi documenti e di somme di denaro, laddove la carta di identita' fu rinvenuta in altra baracca indicata da F.) e, dall'altra, ha sottolineato l'inverosimiglianza sia della versione difensiva, non ravvisandosi motivi che giustificassero l'ospitalita' a titolo gratuito della persona offesa, sia della prospettazione di F. in ordine al...

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