n. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 16409 del 2014, proposto dalle societa': Serragiumenta Agricola Snc di Salvatore Carlo Bilotti e C Soc Agricola, Sun Plant 4 Srl, Semplice Agricola Ricci Stefano e Andrea, Fedi Impianti Green Energy Srl, Nuovo Scatolificio Valtenna Srl, Per Energia ed Immobili Srl, So.Ve Energia Srl, Dres Plant Srl, Soc Exergia Srl, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Canonaco, Francesco Luigi Pingitore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Canonaco in Roma, Via Tarvisio, 2;

contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Gestore servizi energetici;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014, recante «Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 », del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge 116/2014, o, in alternativa, previa disapplicazione dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge 116/2014, previo, ove occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dello sviluppo economico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Con ricorso, spedito per la notifica il 22 dicembre 2014 e depositato il successivo 23 dicembre, le societa' in epigrafe indicate hanno impugnato i decreti del 16 e del 17 ottobre 2014, adottati ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014, chiedendone l'annullamento, previo rinvio incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26, comma 3, decreto-legge 91/2014 o, in alternativa, previa disapplicazione dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge 116/2014, previo, ove occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Fondano la richiesta remissione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, della suddetta legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sulla violazione degli artt. 3, 41, 77 e 117 Cost. Il Ministero dello sviluppo economico si e' costituito con atto formale il 20 febbraio 2015, successivamente si e' costituita anche la Presidenza del Consiglio dei ministri con memoria, depositata il 15 maggio 2015, con la quale la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilita' della domanda di mero accertamento, insistendo sulla legittimita' della disposizione di cui all'art. 26, decreto-legge 91/2014, illustrandone le ragioni economiche e valorizzando le misure compensative adottate nel medesimo provvedimento normativo. Con memoria del 24 aprile 2015, depositata il successivo 27 aprile, le ricorrenti contestano l'inconferenza dell'eccezione di inammissibilita' della domanda di accertamento atteso che le stesse non hanno formulato una tale domanda nel ricorso. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo. Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, del decreto-legge 91/2014, convertito nella legge 116/2014, il quale ha previsto, per i soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli 3 e 41 e del principio del legittimo affidamento;

11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU;

dell'art. 77 Cost. Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'annullamento dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge 91/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' della disposizione citata. L'art. 26 citato, rubricato «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici », ha, infatti, previsto, che: «2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

(100) c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;

2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c)». 2. In punto di rilevanza, il Tribunale ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 91/2014, convertito nella legge 116/2014, sia pregiudiziale alla risoluzione della controversia. La domanda proposta in giudizio ha, infatti, ad oggetto l'annullamento dei decreti del Ministero dello sviluppo economico adottati in attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, della nota pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale in data 27 ottobre 2014, con cui sono state rese disponibili le tabelle dei fattori moltiplicativi, da applicare per il calcolo dell'incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015 e delle istruzioni operative adottate dal GSE, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge 91/2014, e pubblicate sul sito istituzionale in data 3 novembre 2014. Sempre in relazione alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale va evidenziato che la ricorrente ha proposto una domanda caducatoria avente ad oggetto atti emanati in attuazione dell'art. 26 decretio-legge n. 91/2014 (la cui conformita' alla Costituzione e' oggetto di contestazione) che nella fattispecie riveste ruolo e funzione di norma legittimante l'esercizio del potere amministrativo estrinsecatosi con l'adozione degli atti impugnati. In quest'ottica deve essere precisato che il legislatore dell'emergenza, con l'art. 26 del decreto-legge 91/2014, non attribuisce all'amministrazione nessun margine di apprezzamento, fissando, con norma di legge primaria, anche le modalita' con le quali operare le riduzioni tariffarie spettanti a destinatari ben individuati (i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW), cosi' rendendo...

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