n. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 settembre 2014 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana Il Giudice Unico delle Pensioni dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente ordinanza n. 141/2014 sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 49830 del registro di segreteria proposto da Romeo Giuseppa, nata a Palermo il 615/1942, elettivamente domiciliata in Palermo, in Via Tripoli n.3, presso lo studio dell'avvocato Marcella Viaggio, che la rappresenta e difende nei confronti della Regione Siciliana - Fondo pensioni Sicilia nella persona del Presidente pro tempore. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana l'1/4/2008. Udito nella pubblica udienza del 16 giugno 2014 l'avvocato Marcella Viaggio per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana-Fondo pensioni Sicilia. Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale. Fatto e svolgimento del processo. La signora Romeo Giuseppa ha presentato ricorso a questa sezione giurisdizionale con il quale ha chiesto l'annullamento, del provvedimento n.PG/144288/2007 del 28/9/2007 della Direzione Regionale Servizi di Quiescenza della Regione Siciliana- fondo pensioni Sicilia con il quale le e' stato comunicato l'avvio di un procedimento di recupero di somme ritenute pagate in eccesso pari ad Euro 657,32. A tale atto, sebbene la ricorrente avesse partecipato al procedimento presentando osservazioni all'amministrazione, non seguiva alcun successivo provvedimento, ma la somma veniva recuperata, mediante due trattenute mensili di €

328,66. In particolare, in detto ricorso la ricorrente, gia' dipendente della Regione Siciliana in pensione, sostiene di avere percepito tale somma in buona fede e chiede l'annullamento dell'atto sopra citato avente natura provvedimentale. Con tale provvedimento l'amministrazione regionale ha comunicato alla ricorrente che: "Con riferimento al D.D.S. n.4633 del 6/6/2007 registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 21.0607 al n.2713 si informa la S.V. che la pensione attualmente percepita e' superiore a quella spettante dal succitato decreto. Per quanto sopra l'importo di pensione annuo esattamente determinato, a seguito sviluppo contabile del D.D.S. 4633/07 pari a e 27.770,53, pertanto questa UO., ai sensi degli art. 8 e seguenti della L.R.10/1991, comunica a tutti gli effetti di legge che: 1) dal mese di ottobre 2007 procedera' alla riduzione del rateo mensile da e 2.322,43 a e 2.134,21;

2) l'importo della situazione debitoria accertata ammonta a 6 657,32 che dal mese di novembre 2007 la scrivente unita' operativa procedera', con cod.34, al recupero frazionato di tale somma per un totale di due mensilita'. Si fa presente che la S. V. puo' intervenire nel procedimento ai sensi della L r. 10/1991 Sulla base del predetto atto di avvio dei procedimento, sebbene la ricorrente intervenisse presentando memoria allegata agli atti del processo, l'amministrazione non forniva alcuna risposta e procedeva al recupero;

la ricorrente presentava ricorso a questa sezione della Corte dei conti, chiedendone l'annullamento del predetto atto a tutti gli effetti ritenuto provvedimentale. All'udienza del 16/6/2014, il ricorso e' stato trattato davanti a questo giudice per la decisione nel merito. Il motivo principale ed essenziale del ricorso e' costituito dalla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, dalla lettura dello...

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