n. 225 SENTENZA 5 - 20 ottobre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 337-ter del codice civile, aggiunto dall'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), promosso dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento vertente tra G. D. e P. G., con ordinanza del 31 agosto 2015, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di G. D. e P. G., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Alberto Figone per G. D., Giancarlo Pizzoli per P. G. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, promosso, ex art. 737 del codice di procedura civile, dalla ricorrente P.G., per ottenere « - nell'interesse superiore dei minori S. e M. - un provvedimento volto a statuire tempi e modalita' di frequentazione tra la stessa e i due bambini, figli della ex compagna G. D. con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, durata otto anni, nel corso della quale la G. D. aveva avviato - con il sostegno morale ed economico della P. G. - un processo di procreazione assistita di tipo eterologo, conclusosi con la gravidanza e la nascita dei due gemelli, accuditi e cresciuti da entrambe le donne», la Corte d'appello di Palermo, adita in sede di reclamo proposto dalla madre biologica avverso il decreto del Tribunale di Palermo (con il quale, esclusa la legittimazione attiva della P. G., erano state comunque accolte le istanze della medesima, fatte proprie dal pubblico ministero intervenuto in causa), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ed ha percio' sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, «questione di legittimita' costituzionale dell'art. 337 ter codice civile, introdotto dall'art. 55 D.lgs. n. 154/2013, nella parte in cui - in violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma primo (sub specie in violazione dell'art. 8 CEDU, quale norma interposta), della Costituzione - non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico». 1.1.- In motivazione della suddetta ordinanza, la Corte palermitana ha preliminarmente ritenuto che correttamente il primo giudice aveva respinto le eccezioni pregiudiziali della resistente relative alla dedotta incompetenza per materia, ovvero per territorio, di esso Tribunale ordinario ed alla asserita improcedibilita' del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem rispetto ad altra - in realta' ne' soggettivamente ne' oggettivamente identica - controversia (un precedente, non accolto, ricorso congiunto delle due conviventi volto ad ottenere il riconoscimento in capo alla P. G. di una potesta' analoga a quella genitoriale). Ha considerato, a sua volta, provate, in punto di fatto, le circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio ed ha condiviso le risultanze della consulenza peritale, espletata in primo grado, secondo la quale i bambini riconoscevano la P. G. «in una posizione di seconda mamma». Ha poi affermato di «condivide[re] pienamente l'individuazione dei parametri costituzionali e convenzionali - operata dal primo giudice - che sanciscono il principio del c.d. best interest del minore (quali la...

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