n. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14793 del 2014, proposto dalla Paolo Astori Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Bruschi, Romina Zanvettor, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B;

Contro: Gse - Gestore dei servizi energetici Spa, Gse Spa - Gestore dei servizi energetici;

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti: di Soc Vrg Wind 840 Srl;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: dei decreti del Ministero dello sviluppo economico del 16 e del 17 ottobre 2014, con relativi allegati e tabelle, riferiti, rispettivamente, all'art. 26, comma 2 e 26, comma 3, del 11 agosto 2014, n. 116;

del parere, datato 16 ottobre 2014, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 504/2014/I/EFR al Ministero dello sviluppo economico sullo schema di decreto recante i criteri per la rimodulazione degli incentivi spettanti per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200 kw;

delle tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai previgenti incentivi (I old) sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014 nel caso di scelta dell'opzione b) individuata dall'art. 26 comma 3 legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicate sul sito web del GSE in data 28 ottobre 2014;

delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014» (cd. legge competitivita') pubblicate sul sito web del G.S.E. in data 3 novembre 2014;

nonche' di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale ai precedenti impugnati ivi compreso il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91;

previa disapplicazione: dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (cd. legge competitivita') di conversione, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimento derivanti dalla normativa europea, per violazione dei principi della direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento;

in subordine, previa remissione: alla Corte di giustizia dell'Unione europea dell'interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 TCE), della conformita' dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e dei decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, ai principi di diritto comunitario e alle norme della direttiva 2009/28/CE;

ovvero, in alternativa, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, per violazione degli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 42 e 97 della Costituzione e/o per violazione degli articoli 11, 113 e 117, comma 1 della Costituzione. Riservata l'azione di condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni causati dall'illegittimita' dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di autorita' per l'energia elettrica ed il gas;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Con ricorso, spedito per la notifica a mezzo posta il 14 novembre 2014 e depositato il 27 novembre 2014, la societa' Paolo Astori s.p.a., ha impugnato i decreti del 16 e del 17 ottobre 2014, il parere, datato 16 ottobre 2014, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 504/2014/I/EFR, le tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai previgenti incentivi (I old) sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014 e le istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014, in via principale, previa disapplicazione dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014 n. 116 ed, in subordine, la remissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea dell'interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 TCE), della conformita' dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e dei decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, ai principi di diritto comunitario e alle norme della direttiva 2009/28/CE o, in alternativa, la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2914 n. 116 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, per violazione degli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 42 e 97 della Costituzione e/o per violazione degli articoli 11, 113 e 117, comma 1 della Costituzione. Con il primo motivo di gravame la ricorrente denuncia la norma di cui all'art. 26 della legge n. 116/2014 per violazione e falsa applicazione degli articoli 23, commi 1 e 2, 25, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 28/2011, degli articoli 1, comma 2, 6, comma 4, e 12, comma 5, del decreto ministeriale 5 maggio 2011, degli articoli 1321 e 1372 del codice civile, la violazione dei diritti quesiti e dell'art. 20 decreto ministeriale 5 luglio 2012, della garanzia dell'equa remunerazione dei costi di investimento prevista dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2011, del divieto di retroattivita' di cui all'art. 11 delle preleggi, l'eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorieta', l'ingiustizia manifesta, la disparita' di trattamento e discriminazione, la violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost., del diritto di partecipazione al procedimento e del giusto procedimento, degli articoli 2, 3 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, lo sviamento di potere per contradditorieta' in atti. Con un secondo motivo denuncia la violazione dei principi comunitari della tutela dell'affidamento e certezza del diritto e della direttiva 2009/38/CE. Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente denuncia l'illegittimita' dell'art. 26 della legge n. 116/2014 per asserito contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 42, 77, 97 della Costituzione, nonche' degli articoli 113 e 117 Cost. in relazione ai principi comunitari della tutela dell'affidamento e certezza del diritto e della direttiva 2009/28/CE (direttiva 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Denuncia, altresi', l'irragionevolezza ed arbitrarieta' della disposizione per violazione del principio di affidamento, di irretroattivita' delle norme e della tutela della libera iniziativa economica, nonche' per violazione della parita' di trattamento, uguaglianza ed imparzialita'. Il Ministero dello sviluppo economico si e' costituito il 16 gennaio 2015 e con successiva memoria, depositata il 19 gennaio 2015, resiste nel merito. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33 comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo. Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, del decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il quale ha previsto, per i soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli degli articoli 3 e 41 e del principio del legittimo affidamento;

11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU;

dell'art. 77 Cost. Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'annullamento dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' della disposizione citata. L'art. 26 citato, rubricato «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici», ha, infatti, previsto, che: «2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla...

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