n. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 15334 del 2014, proposto dalla CGE Palea Arsa Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Dei Giudici, Germana Cassar, Immacolata Battaglino, con domicilio eletto presso lo studio legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, Via Cuboni, 12;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Governo della Repubblica, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Gestore servizi energetici Gse Spa, Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema Idrico;

per l'annullamento previa sospensione: delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014» pubblicate;

del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014 con cui sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

a) per l'accertamento: del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26, terzo comma, lettere a), b) e c), decreto-legge n. 91/2014;

previa rimessione: alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, lettere a), b) e c), della suddetta legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento, nonche' per violazione degli articoli 10 e 117, comma 1 della Costituzione, con riferimento agli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415 e in relazione ai contenuti della Direttiva 2009/28/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 28 del 2011, alla violazione del diritto comunitario e in relazione alla Direttiva 2000/35/CE e alla Direttiva 2011/7/UE;

oppure, previa disapplicazione: dell'art. 26, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 91/2014 per violazione del diritto comunitario, segnatamente del Protocollo n. 1 alla CEDU, (Protezione della proprieta'), del Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della Direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento, oppure, in alternativa: previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE), della conformita' dell'art. 26, comma 3, della suddetta legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e dei Decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, ai principi di diritto comunitario e alle norme della Direttiva 2009/28/CE;

nonche' per il risarcimento dei danni derivanti dalla applicazione della riduzione dell'incentivo riconosciuto da determinarsi in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso, spedito per la notifica a mezzo posta il 13 novembre 2014 e depositato il 5 dicembre 2014, la CGE Palea Arsa Srl ha impugnato il decreto del 17 ottobre 2014 del Ministero dello sviluppo economico e le «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014», chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26, terzo comma, lettere a), b) e c), decreto-legge n. 91/2014, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2914, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per violazione degli articoli 3, 10, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione. In alternativa chiede la disapplicazione dell'art. 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 116, o ancora, la remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE), della conformita' dell'art. 26 della suddetta legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ai principi di diritto comunitario e alle norme della Direttiva 2009/28/CE. Le amministrazioni intimate non si sono costituite. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito le questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione del giudice amministrativo ed all'ammissibilita' dell'azione di accertamento. Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il quale ha previsto, per i soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli degli articoli 3 e 41 e del principio del legittimo affidamento;

11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU;

dell'art. 77 Cost. Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'accertamento del diritto della ricorrente a non esercitare nessuna delle opzioni previste dalla norma censurata, mantenendo le condizioni tariffarie previste dalle convenzioni in essere, nonche' l'annullamento dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' della disposizione citata. L'art. 26 citato, rubricato «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici», ha, infatti, previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

(100) c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;

2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c)». 2. In punto di rilevanza, il Tribunale ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, sia pregiudiziale alla risoluzione della controversia. La domanda proposta in giudizio ha, infatti, ad oggetto: a) l'annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, emanato in applicazione dell'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014, con cui sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi, e delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014» pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito internet in data 3 novembre 2014;

b) l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26, terzo comma, lettere a), b) e c), decreto-legge n. 91/2014, del diritto di conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni stipulate con il G.S.E. e dell'insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione prevista dall'art. 26, terzo comma, lettera c) citato nel caso di mancato esercizio, entro il 30 novembre 2014, delle opzioni di scelta previste dalla disposizione in esame. In...

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