n. 221 SENTENZA 6 novembre - 5 dicembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa balneare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 15 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 23 gennaio 2018, iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella udienza pubblica del 6 novembre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lorenzo Cuocolo per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa balneare), denunciandone il contrasto con l'articolo 117, commi primo e secondo, lettere e) e s), della Costituzione. 1.1.- In particolare, l'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata - per il quale «[...] le imprese balneari liguri, cosi' come definite all'art. 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione» - violerebbe, secondo il ricorrente: a) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto volto a «precostituire un titolo preferenziale alle (esistenti) imprese balneari liguri nelle future procedure di selezione dei concessionari del demanio marittimo per finalita' turistico ricreative»;

  1. l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione anche della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, in ragione della «attribuzione in via astratta e aspecifica a tutte le imprese liguri della qualifica di "elemento del patrimonio storico culturale"»;

  2. l'art. 117, primo comma, Cost., poiche' il titolo preferenziale, nei successivi affidamenti, riconosciuto alle imprese balneari gia' attive nel territorio ligure, innescherebbe un contrasto con l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), recepita dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 1.2.- L'art. 3 della legge regionale stessa - con lo stabilire che «[l]a Regione [...] prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri [...]», e che i comuni individuino «le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2» - violerebbe, a sua volta, l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., per ragioni analoghe a quelle individuate in relazione al precedente art. 1, comma 2. 1.3.- L'art. 4, commi 1, lettera b), e 2 - per il quale «1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a [...] realizzare un marchio di qualita' quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attivita' radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale. 2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalita' di rilascio del marchio di cui al comma 1» - vulnererebbe, sotto altro profilo: a) l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., invadendo la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, giacche', pur riferendosi a "servizi" e non a "prodotti", tale disciplina sarebbe diretta «ad orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria [di prodotti], qualificata dal mero territorio di provenienza»;

  3. l'art. 117, primo comma, Cost., essendo, quella introdotta, una misura «istitutiva di un segno distintivo riservata a prodotti (o a servizi) di origine locale», suscettibile di «ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» e, quindi, in contrasto con i Trattati, «per gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci...

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