n. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2013 -

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Paulicelli Chiara e Pacifico Mascella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Stile in Roma alla via Attilio Regolo n. 12/D;

Contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministero legale rappresentante p.t., il Dipartimento per l'Istruzione in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n 12 ex lege domiciliano;

Sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2010, proposto da: Anief Associazione Professionale e Sindacale in persona del legale rappresentante p.t. Giuseppina Antonucci, Anna Amella, Cosimo Ascioti, Girolamo Aversano Stabile, Sonia Baldin, Michele Batelli, Sara Battaglino, Velia Benegiano, Pompeo Bocchini, Paola Boffoli, Giuseppina Borsellino, Carolina Bonari, Fulvia Capasso, Giovanna Cerullo, Maria Ciaccia, Filomena. Covelli, Francesco Antonino Cuce', Laura. De Dominicis, Sergio De Nisi, Anna Rita Di Ciano, Annunziata Di Grazia, Assunta Di Nunzio, Antonella Di Tullio, Amalia Flavia Falsaperla, Milena Ferrante, Maria Giulia Franzo', Cinzia Giampaolo, Giuseppe Girotti, Maria Domenica Greco, Michela Guidi, Silvano Iaconianni, Giulia Manoni, Anna Rita Massotti, Maria Minnitti Laura Monello, Francesca Montesano, Michele Moretti, Guglielmo Mosca, Maria Teresa Muscianisi, Angela Mustazza, Maria Musti, Esmeralda Pagano, Isabella Pallisco, Giuseppe Passarelli, Chiara Paulicelli, Giuseppe Pellegrino, Paola Peresson, Roberto Pezzotta, Claudia Pilla, Laura Poggiani, Valeria Profeta, Graziella Salvatori, Mario Sammartino, Maria Cristina Sanfilippo, Angelo Sirianni, Armando Spinicci, Samuela Taino, Luciana Terzoli, Angelo Toto, Marianna Villella, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Stile in Roma alla via Attilio Regolo n. 12/D. Contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia, e nei motivi aggiunti contro nel ricorso n. reg. 4176/2010. Gli uffici scolastici provinciali di Bari e Palermo in persona dei legali rappresentanti p.t., nel ricorso n. reg. 4717/2010;

Gli uffici scolastici provinciali di Bari, Bologna, Caserta, Catania, Cosenza, Napoli, Roma, Taranto, Benevento, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Lecce, Messina, Modena, Padova, Pesaro - Urbino e Viterbo in persona dei legali rappresentanti p.t.;

In entrambi i ricorsi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;

Nei confronti nei motivi aggiunti al ricorso n. 4716/2010: Pulice Rita e Ristagno Angelo contro-interessati non costituiti in giudizio;

Nei motivi aggiunti al ricorso n. 4717/2010: Morgese Annalisa, Tison Michele, Papa Elpidio, Massara Rosaria, Bonadio Rosetta, Morrone Vincenzo Mario, Forciniti Roberta, Notarangelo Stefano, Capone Antonio, Brugnoli Antonella, Guarino Lorenzo, Capone Giovanna, Rossi Edoardo, Raspa Saverio, Di Palma Irene, Botto Stefania, Corvino Donato, Bottari Rosaria, Fiorentino Maria, Pedrina Francavilla Salvatore, Pelliccioni Nada contro-interessati non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento in entrambi i ricorsi: del decreto in data 11 marzo 2010 nella parte il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione ha disposto al comma 1 che "il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatone ad esaurimento, che gia' ha stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso e' depennato in applicazione dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione con modificazioni del d.l. 25 settembre 2009, n. 134 a decorrere dall'a.s. 2010/2011 dalle citate graduatone ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatone di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto";

ed al comma 2 che "il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica...non e' destinatario del depennamento previsto per il personale di cui al comma 1";

della nota a prot. 2692 dell'11 marzo 2010 del Ministero dell'istruzione avente ad oggetto il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, nella parte in cui prevede che la relativa operazione sara' effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo, senza la previa verifica, in capo ai singoli docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali destinatati del provvedimento, della ricorrenza della facolta' di giovarsi dell'istituto della mobilita' professionale;

nonche' in via incidentale;

in entrambi i ricorsi;

previo giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, sospeso il procedimento, per la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge n. 167 del 24 novembre 2009 di conversione del d.l. n. 134 del 25 settembre 2009, per violazione degli articoli 3, 4 comma 2, 35, 97 Cost.;

e per l'annullamento nel ricorso n. 4716/2010 con motivi aggiunti notificati 3 settembre 2010;

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato valide per l'anno scolastico 2010/2011 approvate a decorrere dal 19 luglio 2010 dagli USP di Basi e di Palermo nelle parti in cui dalle suddette graduatorie gli odierni ricorrenti sono stati depennati quanto docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo in. determinato nella scuola statale;

e per l'annullamento nel ricorso n. 4717/2010 con motivi aggiunti del 1° settembre 2010;

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato valide per l'anno scolastico 2010/2011 approvate a decorrere dal 19 luglio 2010 dagli USP di Bari, Bologna, Casetta, Catania, Cosenza,Napoli, Roma, Taranto, Benevento ,Catanzaro, Chieti, Cuneo, Lecce, Messina, Modena, Padova, Pesato - Urbino e Viterbo nelle parti in cui dalle suddette graduatorie gli odierni ricorrenti sono stati depennati in quanto docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale. Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i' relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Fatto e diritto 1. Con ricorso n. 4176/2010 notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 10 maggio 2010 e depositato il successivo 26 maggio, e con ricorso n. 4717/2010 i ricorrenti, titolari di piu' abilitazioni all'insegnamento in diverse classi di concorso, espongono di essere inseriti in piu' graduatorie ad esaurimento, gia' permanenti. In quest'ultimo gravame ricorre anche l'Associazione Professionale e Sindacale esponenziale degli interessi che essi propugnano. Rappresentano che, dopo avere conseguito un primo titolo abilitante, aspirando ad insegnare una diversa disciplina, hanno ottenuto una diversa abilitazione per la relativa classe concorsuale, a seguito del Diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria. Per esemplificare, traendo i dati dal primo ricorso, la ricorrente Paulicelli, per come dichiarato nella domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, ha l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguito a seguito dell'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi quadriennali in Scienze della formazione primaria, e l'abilitazione per la A043 - Italiano e storia ed educazione civica nella scuola secondaria di I grado e l'abilitazione per la classe di concorso A050 e per la classe A037 Filosofia e Storia nella scuola secondaria di II grado;

ed il ricorrente Pacifico ha l'abilitazione per l'insegnamento della classe di concorso A043 -italiano, storia e geografia nella scuola media e A050 - materie letterarie nelle superiori ed A051 - materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale. Tutti chiariscono di avere ottenuto l'immissione in ruolo in relazione ad una delle abilitazioni possedute e che in base al decreto dirigenziale al momento impugnato, poiche' hanno stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso, e' previsto il loro depennamento da tutte le altre graduatorie in cui siano inseriti, in applicazione dell'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione con modificazioni del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134. Ancora osservano che il decreto del direttore generale per l'istruzione al momento impugnato dispone il depennamento automatico ad opera del sistema informativo della pubblica istruzione e che per effetto di tale disposizione essi perderanno la possibilita' di essere chiamati da tale graduatoria per la stipula di un contratto a tempo determinato e/o indeterminato e non potranno neppure giovarsi dell'istituto della mobilita' professionale per passare ad altro posto di molo o ad altra classe di concorso. Emblematica per tutti e' la situazione del ricorrente Pacifico esposta nel primo ricorso. Questi dopo l'immissione in ruolo ha potuto...

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