n. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2016 -

TRIBUNALE DI ROMA VIII Sezione Penale Il Tribunale composto dai giudici del quarto collegio: Marcello Liotta, Presidente;

Marco Marocchi, Giudice;

Fabio Mostarda, Giudice, decidendo in ordine al procedimento penale sopra indicato iscritto nei confronti B. V., nato a ... (AV) il ... imputato «del delitto p. e p. dagli articoli 61, numeri 5, 9 e 11, 81 cpv codice penale, 609-bis, comma 1° e 609-ter, comma 1°, n. 1, codice penale, perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in molteplici circostanze, quale religioso appartenente alla Congregazione dei ..., con abuso di autorita' derivante dalla sua posizione di precettore e padre spirituale, avendo ricevuto dai genitori in affidamento il minore D'O. N. (nato il ... ) per ragioni di' educazione e di istruzione, ed anche con violenza spesso consistita nel prendere con forza la mano del predetto D'O. portandola sui suoi organi genitali, nell'afferrare il capo dello stesso cosi' da spingerlo a praticare rapporti orali e comunque nel sovrastarlo fisicamente e psicologicamente tanto da vincerne le resistenze, costringeva la citata persona offesa a compiere e subire atti sessuali reciproci di masturbazione, congiunzioni orali e penetrazioni anali. Con le aggravanti di aver commesso il fatto: nei confronti di minore degli anni 14;

approfittando di circostanze di tempo di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa (in ragione non solo della minore eta' della persona offesa, ma anche della sua condizione di soggetto comunque a lui affidato per la cura, la crescita e l'evoluzione esistenziale ed altresi' del fatto che le condotte venivano portate a compimento presso la sua dimora ovvero presso luoghi posti nella sua disponibilita' anche all'interno di strutture ecclesiastiche);

con violazione dei doveri inerenti alla qualita' di ministro del culto cattolico;

con abuso di relazioni di coabitazione e di ospitalita'. Commesso in Roma sino al 2002 e successivamente in Genova e all'estero fino al 17 ottobre 2004.» (imputazione cosi' modificata dal pubblico ministero all'udienza del 10 ottobre 2014). Rilevato che si e' proceduto con giudizio ordinario e che, dopo ampia istruttoria, alle udienze dell'8 e del 28 aprile 2016 il Tribunale - dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale - ha invitato le parti ad illustrare le rispettive conclusioni, rinviando su richiesta del pubblico ministero al 27 maggio 2016 per repliche scritte e controrepliche delle altre parti;

che tutte le parti hanno depositato memorie scritte e che il collegio ha rinviato all'udienza del 21 giugno per la lettura della decisione. Rilevato che il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'imputato per il delitto ascrittogli;

che il difensore della parte civile ha chiesto l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato e, per l'effetto, la condanna dello stesso alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dai reati e alla refusione delle spese di costituzione e di giudizio;

che il difensore del responsabile civile ha chiesto la pronuncia nei confronti dell'imputato di una sentenza di non doversi procedere per tutti i fatti di reato antecedenti alla data dell'8 ottobre 2003 in quanto estinti per prescrizione, l'assoluzione dell'imputato dai fatti di reato successivi a tale data con la formula perche' il fatto non sussiste e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile;

che il difensore dell'imputato ha rassegnato conclusioni analoghe a quelle del difensore del responsabile civile. Rilevato che l'imputato e' chiamato a rispondere di una serie di condotte di violenza sessuale che si assumono consumate in danno del minore N. D'O. (nato il ... ) con abuso di autorita', della qualita' di ministro di culto e di relazioni di ospitalita' in un ampio arco temporale sotteso fra l'anno 1995 ed il 17 ottobre 2004. Ritenuto che tali condotte siano sussumibili quoad poenam nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 519, comma 2, n. 1 e...

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