n. 22 SENTENZA 24 gennaio - 9 febbraio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanza del 17 dicembre 2015 e dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanze del 16 giugno 2016 e del 30 marzo 2017, iscritte, rispettivamente, ai nn. 20 e 210 del registro ordinanze 2016 e al n. 97 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di G. C. e di D. B., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2018 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Federico Carnelutti e Giovanni Giavedoni per G. C., Raniero Raggi per D. B. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio civile cautelare - avente ad oggetto istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato nei confronti della ricorrente, in quanto non piu' in possesso dei «requisiti morali» previsti dall'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo dei competenti ministeri avverso il provvedimento di sospensione, adottato in prima istanza, ha ritenuto rilevante, al fine del decidere, e non manifestamente infondata - ed ha per cio' sollevato con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 210 del 2016) - duplice questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 120 del codice della strada, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonche' agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. Con la prima questione, il Tribunale rimettente chiede a questa Corte di accertare se il novellato art. 120 cod. strada - nel prevedere l'applicabilita' della revoca della patente di guida nei confronti di soggetti condannati, per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ancorche' commessi (come nel caso della ricorrente del giudizio a quo) in data anteriore a quella (8 agosto) di entrata in vigore della novella del 2009 - non leda il principio di irretroattivita' delle sanzioni penali, riferibile anche alle sanzioni, come quella prevista dalla norma denunciata, da ritenere «sostanzialmente» tali, poiche' seriamente afflittive, in applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dal che, appunto, la sospettata violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU. La seconda questione investe l'"automatismo" della revoca prefettizia, che la normativa censurata ricollega alla condanna per reati, in materia di stupefacenti, con riguardo ai quali la disciplina speciale (art. 85 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990) prevede, invece, che sia il giudice penale a decidere se applicare o meno (e per quale durata) la pena accessoria del «ritiro della patente». Il che evidenzierebbe, secondo il giudice a quo, «profili di irragionevolezza e di [...] disparita' di trattamento», rilevanti, «oltre che per l'incidenza sulla liberta' personale e sulla liberta' di circolazione [...], anche dal punto di vista della sottrazione del soggetto al giudice naturale e ad un giusto processo», con conseguente violazione degli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. 1.1.- Nel giudizio innanzi a questa Corte si e' costituita la parte privata, per chiedere «che sia accolta la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova», con riferimento sia all'uno che all'altro profilo di censura, ribadendo e argomentando con successiva memoria tale conclusione. 1.2.- E'...

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