n. 22 SENTENZA 13 gennaio - 11 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con un'ordinanza del 30 gennaio e tre ordinanze del 13 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 102, 176 e 239 del registro ordinanze 2014 e al n. 86 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2014 e nn. 1 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione della Romeo Alberghi srl, del Comune di Napoli e di S.G.;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Raffaele Ferola per Romeo Alberghi srl, Felice Laudadio per S.G. e Gabriele Romano per il Comune di Napoli. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza del 30 gennaio 2014, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2014, ha sollevato, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), «laddove, nel prevedere la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985, non esclude da tale ambito operativo di deroga le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO». 1.1.- Il rimettente premette, in punto di fatto, che: - la societa' ricorrente e' proprietaria di un immobile sito in Napoli, via C. Colombo n. 45, noto come edificio «ex Flotta Lauro» e attualmente denominato «Hotel Romeo»;

- tale edificio era stato interessato prima da lavori di consolidamento strutturale e in seguito da altri, volti al mutamento di destinazione ad uso alberghiero, mediante parziale demolizione e ricostruzione, ed eseguiti previa presentazione delle denunce di inizio attivita' (d'ora in avanti «DIA»), rispettivamente, n. 23 del 2004 e n. 212 del 2005;

- ultimati gli stessi, parte dell'ottavo piano e il nono erano stati sottoposti a sequestro penale, in ragione della contestata mancanza del permesso di costruire;

- l'amministrazione comunale aveva quindi ingiunto la demolizione con l'atto impugnato con il ricorso principale e sospeso in via cautelare dal TAR per mancata ponderazione di quanto assentito con la seconda DIA non previamente annullata;

- si era costituita in giudizio l'amministrazione comunale, eccependo, fra l'altro, che gli interventi eseguiti mancavano della necessaria autorizzazione paesaggistica, pur essendo l'area sottoposta a vincolo in quanto ricadente nei 300 metri dalla linea di battigia;

- a seguito di un complesso riesame di tutte le DIA presentate dalla ricorrente, il Comune di Napoli aveva quindi: 1) disposto l'archiviazione del procedimento in relazione alla denuncia n. 23 del 2004;

2) annullato le denunce n. 393 del 2008 e n. 341 del 2009, relative a lavori eseguiti ai piani terra e seminterrato;

3) dichiarato inefficace la denuncia n. 212 del 2005, in ragione del mancato rispetto del vincolo paesaggistico, che avrebbe imposto l'acquisizione del parere della Soprintendenza, e di un aumento volumetrico non consentito dalla normativa urbanistica;

4) diffidato la societa' alla demolizione delle opere eseguite su parte del piano ottavo e sull'intero piano nono, applicando per i restanti abusi una sanzione pecuniaria;

- avverso i provvedimenti di annullamento in autotutela (e, prima ancora, avverso i relativi avvisi di avvio del procedimento di riesame) la ricorrente aveva articolato motivi aggiunti, con cui aveva fatto valere, in particolare, la sussistenza, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti «codice dei beni culturali e del paesaggio» o «codice»), dei presupposti di fatto per la deroga all'autorizzazione paesaggistica. Il Tribunale adito, rilevato che le questioni sulle quali si incentrava la risoluzione della controversia erano, da un lato, l'esistenza dei presupposti per la deroga al vincolo paesaggistico ex lege, e, dall'altro, l'entita' e la natura delle difformita' edilizie ravvisate dal Comune, aveva disposto acquisizioni documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. 1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente afferma di condividere la conclusione del consulente, secondo cui l'immobile oggetto di causa rientrerebbe nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, ma ricadrebbe in zona che alla data del 6 settembre 1985 era classificata B dal piano regolatore generale, dal che conseguirebbe che i lavori oggetto di DIA sarebbero sottratti alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, per cui l'esercizio dell'autotutela dovrebbe ritenersi parzialmente illegittimo. 1.3.- In punto di non manifesta infondatezza della questione, il TAR Campania ritiene che l'applicazione della norma derogatoria sospettata d'incostituzionalita' conduca...

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