n. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2018 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale del 22 febbraio 2018, n. 227 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da Scopel, n. 45036 di racc., n. 28466 di rep. (doc. 2), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E, PEC giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it), dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C, PEC nicolo.pedrazzoli@pectrentoavvocati.it) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y, PEC luigimanzi@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, telefax per comunicazioni 06 3211370;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nel S.O. n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, per violazione: del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e 19);

degli articoli 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige);

dell'art. 8 (in particolare n. 1), dell'art. 16 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione, e dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' del principio dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato (articoli 104 e 107 dello Statuto, art. 27 della legge n. 42 del 2009);

del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione;

dell'art. 81 della Costituzione, anche in relazione alla legge costituzionale n. 1 del 2012 ed alla legge n. 243 del 2012. Fatto 1. Il contenuto abrogativo dell'art. 1, comma 828 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 L'impugnato art. 1, comma 828 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ha contenuto meramente abrogativo, limitandosi a stabilire che «il comma 483 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' abrogato». Tuttavia, tale comma recava una specifica clausola di salvaguardia delle competenze della Provincia autonoma. Precisamente, l'abrogato comma 483 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, prevedeva, al primo periodo, che «per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato». La disposizione proseguiva specificando che, «ai fini del saldo di competenza mista previsto per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento»: tale ultima disposizione, tuttavia, non interessa la presente controversia. Cio' che interessa invece e' che, per effetto di tale abrogazione il comma 475 della legge n. 232 del 2016, risulta sicuramente applicabile, quanto alle lettere a) e b), pro futuro alle due Province autonome e agli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige. 2. Il contenuto delle disposizioni abrogate della legge n. 232 del 2016 in relazione alla Provincia autonoma di Trento e a suoi enti locali. In particolare, il comma 475, nel descrivere analiticamente e dettagliatamente le sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obbligo di equilibrio di bilancio, menziona ripetutamente le Province autonome e gli enti locali dei territori provinciali, alle lettere a) e b), e incidentalmente anche nella lettera d), come risulta dal testo che qui si riporta: «475. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  1. nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

  2. nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

  3. nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

  4. nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  5. nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.». Invece, il comma 479, lettera a), relativo ai premi da riconoscere agli enti che rispettino il principio dell'equilibrio di bilancio dispone come segue, senza menzionare affatto la Provincia autonoma di Trento: «Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere all'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei...

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