n. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE DI ASTI Sezione penale Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (Art. 23 legge n. 87/1953). Nell'ambito del procedimento penale 2644/2014 r.g.n.r. sottoposto all'attenzione di questo Giudice, i due imputati, in data 17 aprile 2014, venivano identificati dalla Polizia Giudiziaria in qualita' di persone sottoposte alle indagini in ordine al reato di cui all'art. 624 codice penale nonche' invitati ex art. 161 codice di procedura penale a dichiarare o eleggere domicilio. A fronte di tale invito, i due eleggevano il proprio domicilio presso il Difensore d'ufficio contestualmente nominato dalla Polizia procedente, stante il difetto di nomina di un difensore di fiducia. In sede dibattimentale in data 29 maggio 2015, in assenza. degli imputati resi edotti del processo a proprio carico mediante notifica del decreto di citazione a giudizio al solo difensore d'ufficio, questo Giudice, quantunque «costretto» a procedere a mente dell'art. 420-bis comma 2 codice di procedura penale alla luce della formale elezione di domicilio avutasi, riservava nondimeno la proposizione di apposita questione di legittimita' costituzionale. Alla stregua dei parametri di cui agli articoli 3, 21, 24, 111, 117 Cost., 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici, 6 CEDU, chi scrive dubita infatti della legittimita' costituzionale degli articoli 161 comma 1 e 163 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Ad avviso dello scrivente, l'analisi delle questione non puo' che prendere le mosse dall'intervento legislativo di cui alla legge n. 67/2014. L'art. 420-bis comma 2 c.p.p., nella versione ad oggi risultante a seguito di tale intervento, statuisce: «Salvo quanto previsto dall'art. 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o atti del medesimo.». Il legislatore del 2014, nell'intento di conformare la legislazione interna ai dettami della Corte di Strasburgo in punto equo processo in absentia, ha dunque individuato talune fattispecie normative ritenute sintomatiche di una conoscenza procedimentale idonea a legittimare il prosieguo. Ci si riferisce qui, in particolare, all'espressione legislativa di cui all'art. 420-bis comma 2 codice di procedura penale relativa «[al]l'imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento». La predetta espressione si riconnette evidentemente, sotto il profilo logico-normativo, alla disposizione di cui l'art. 161 comma l codice di procedura penale nell'ambito della quale risulta possibile discriminare, da una parte, ipotesi che non destano perplessita', ove lette alla luce del novellato comma 2 dell'art. 420-bis c.p.p.: nulla quaestio, infatti, ove si verta nelle ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia ovvero di dichiarazione di domicilio seguita poi da notifica, se non personale, quantomeno alla stregua delle indicazioni di cui all'art. 157 c.p.p. Dall'altra parte, e' possibile enucleare almeno due ipotesi, altamente problematiche e frequentissime nella prassi giudiziaria, che la generica espressione «che abbia dichiarato e eletto domicilio nel corso del procedimento» appare «trascinare» con se', consentendo il prosieguo del processo in absentia in condizioni, ad avviso di questo Giudice, convenzionalmente «critiche». La prima - qui non rilevante ma suscettibile di analoghi dubbi di costituzionalita' - e' costituita dalla dichiarazione di domicilio in un certo luogo, poi seguita da irreperibilita' del dichiarante al primo successivo tentativo di notifica, in un contesto di difesa non fiduciaria. Ipotesi questa che legittima dapprima la notifica all'imputato presso il difensore ex art. 161 comma 4 codice di procedura penale e successivamente, in sede processuale, il prosieguo del processo alla luce della richiamata espressione di cui all'art. 420-bis comma 2 c.p.p. La seconda ipotesi, di cui qui si denuncia la criticita', e' costituita dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla Polizia Giudiziaria...

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