n. 22 ORDINANZA 23 gennaio - 21 febbraio 2019 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2017», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 3 marzo 2017, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2017»;

che, secondo il ricorrente, gli oneri derivanti dall'impugnato art. 10, il quale ha inserito, nella legge della Regione Lombardia 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), l'art. 5-bis, rubricato «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine», non troverebbero idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019 e dunque, sotto questo profilo, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.;

che l'art. 19, comma 2, parimenti impugnato, risulterebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., laddove, ad avviso del Governo, subordinerebbe le misure alternative al ticket sanitario aggiuntivo alla sola adozione di «azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale», anziche' «alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti»...

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