n. 219 SENTENZA 23 ottobre - 29 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 41, recante «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5-11 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 15 gennaio 2018, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Domenico Gullo e Gianclaudio Festa per la Regione Calabria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 5-11 gennaio 2018 e depositato il 15 gennaio 2018 (reg. ric. n. 5 del 2018) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, primo comma - in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, «sull'igiene dei prodotti alimentari» - nonche' secondo comma, lettera m), e terzo comma della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 41, recante «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)». 1.1.- La disposizione impugnata aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della legge della Regione Calabria 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati), prevedendo che i locali particolari ove effettuare la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte, ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali, possano avere: «a) pareti geologicamente naturali;

b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o con composti di materiale inalterabile;

c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali)». 2.- Secondo la difesa statale, la Regione Calabria, introducendo talune deroghe ai requisiti igienicosanitari e strutturali prescritti dalla normativa comunitaria, avrebbe ecceduto le proprie competenze, in violazione delle disposizioni costituzionali che regolano tale materia. 2.1.- In primo luogo, l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017 contrasterebbe con il regolamento n. 852/2004/CE, ledendo cosi' l'art. 117, primo comma, Cost. Tale regolamento ha come finalita' il perseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana e, riguardo ai requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati, dispone che gli stessi locali «devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni» (allegato II, capitolo II, paragrafo 1). L'art. 13 del regolamento prevede espressamente la possibilita' di deroghe, con limiti ben precisi e individuati, aventi l'obiettivo di consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti o di tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in Regioni soggette a particolari vincoli geografici. Tali deroghe, tuttavia, potrebbero essere introdotte solo con misure nazionali e previa notifica agli Stati membri e alla Commissione europea, alla quale e' rimessa la valutazione sull'ammissibilita' delle stesse, per ogni specifico prodotto tradizionale. A tal fine, la direzione generale del Ministero della salute avrebbe rappresentato alla Commissione l'esigenza di apportare deroghe per taluni prodotti, riconosciuti tradizionali e contenuti nell'elenco predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche' per alcuni prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), in considerazione delle peculiari lavorazioni previste nel disciplinare di produzione. Deroghe richieste su istanza del singolo produttore e previa dettagliata descrizione del processo produttivo. La legge reg. Calabria n. 41 del 2017, invece, sarebbe priva di qualsivoglia riferimento circostanziato a uno specifico prodotto tradizionale e non sarebbero rappresentate eventuali esigenze peculiari legate alla specialita' dei processi di produzione. Dunque, poiche' alla luce della costante giurisprudenza costituzionale le norme europee fungono da norme interposte (e' richiamata, in particolare, l'ordinanza n. 103 del 2008), l'attivita' legislativa regionale violerebbe gli obblighi comunitari di cui all'art. 117, primo comma, Cost. 2.2.- L'art. l della legge regionale impugnata, in secondo luogo, sarebbe lesivo anche dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiche' la tutela igienico-sanitaria degli alimenti andrebbe ascritta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale. Tale titolo di legittimazione, infatti, costituisce uno strumento teso a evitare che la legislazione regionale violi gli standard...

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