n. 219 SENTENZA 11 luglio - 20 ottobre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Tribunale ordinario di Verona a seguito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con ordinanza del 16 agosto 2016, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 agosto 2016, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione. Il giudice a quo riferisce di doversi pronunciare nell'ambito di un procedimento incidentale di liquidazione del compenso di avvocato disposto in favore della sig.ra P. J., quale madre esercente la potesta' genitoriale sulla figlia N. C. Prosegue il rimettente rappresentando che dagli accertamenti, effettuati dall'Agenzia delle entrate di Verona sui redditi della sig.ra P. J. nel triennio 2011-2013, e' emerso il superamento del limite previsto per l'ammissione al beneficio e che i familiari con lei conviventi, ovvero la figlia N. C., ormai divenuta maggiorenne, e la madre, non avevano percepito alcun reddito. Tale circostanza, riferisce il giudice a quo, impedirebbe l'accoglimento della richiesta di liquidazione avanzata dal difensore di N. C. poiche', sebbene quest'ultima non sia percettrice di reddito, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in presenza di familiari conviventi, il limite reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere calcolato tenendo conto dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia. 2.- A parere del rimettente, il fatto di individuare nel solo parametro reddituale l'indice insuperabile dello stato di abbienza o non abbienza del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto che necessita di assistenza difensiva, con esclusione delle variabili che incidono sulla effettiva...

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