n. 218 SENTENZA 4 luglio - 20 ottobre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra F. D.V. e altri e la Regione Veneto e altri, con ordinanza del 14 aprile 2015, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di F. D.V. e altri, della Provincia di Belluno e altra e della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato Matteo Ceruti per F. D.V. ed altri e l'avvocato Alfredo Biagini per la Provincia di Belluno ed altra e per la Regione Veneto. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 14 aprile 2015, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2015, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 2, in relazione all'allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritenendolo contrastante con l'art. 23, comma 1, lettera c), in relazione all'allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sede di Venezia, che ha rigettato, ritenendolo infondato, il ricorso di F. D.V. e altri avverso gli atti del procedimento di approvazione di una variante, di circa 3,3 km di lunghezza, alla strada provinciale n. 1 della Provincia di Belluno. 2.- Ad avviso del Collegio rimettente la norma regionale censurata, stabilendo la procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale solo per le strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri, si porrebbe in contrasto con l'art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, a prescindere dalle loro dimensioni, con cio' invadendo illegittimamente la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente stabilita dall'art.117, secondo comma, lettera s), Cost. Il giudice rimettente evidenzia che la questione di legittimita' costituzionale deve considerarsi rilevante poiche', risultando infondati tutti gli altri motivi di appello, «qualora la norma regionale venisse eliminata dall'ordinamento, nella parte non conforme alla norma nazionale, effettivamente sul progetto dovrebbe procedersi, come sostengono gli appellanti, mediante la richiesta di "verifica" all'autorita' competente (il c.d. "screening"), al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto e alla localizzazione, comporta la necessita' dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Da qui discenderebbe l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati che in applicazione della norma regionale non hanno sottoposto preventivamente ne' l'accordo di programma, ne' il progetto definitivo alla suddetta verifica». In punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato richiama numerose sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, a tenore delle quali gli Stati non possono esercitare la propria discrezionalita' nell'identificare criteri e soglie di esenzione alla procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale che siano fondati esclusivamente sulle dimensioni dei progetti, nonche' la sentenza n. 93 del 2013 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, (Disciplina regionale della valutazione di impatto...

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