n. 218 SENTENZA 10 ottobre - 29 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), promossi dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento, con tre ordinanze del 19 ottobre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri da 6 a 8 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto in fatto 1.- Con tre ordinanze di identico tenore del 19 ottobre 2017 il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Benevento solleva questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, cosi' escludendo «di fatto» che, per i tutori di questi soggetti, possa trovare applicazione l'art. 379, secondo comma, del codice civile. Il giudice a quo riferisce di dover decidere sulla richiesta di liquidazione di un'equa indennita' avanzata dai tutori di tre minori stranieri non accompagnati e privi di beni per far fronte alle spese e agli oneri derivanti dalla tutela. Il rimettente esclude di poter aderire alla richiesta degli interessati di porre l'indennita' a carico dei responsabili delle strutture di accoglienza che hanno accolto i minori;

sebbene, infatti, i responsabili abbiano agito per la nomina dei tutori, su di loro non gravava alcun onere, spettando, invece, all'autorita' di pubblica sicurezza l'obbligo di informare gli organi competenti della presenza del minore sul territorio dello Stato. Il giudice a quo rileva che l'art. 11 della legge n. 47 del 2017 ha istituito un elenco di «tutori volontari» dei minori stranieri non accompagnati e il successivo art. 21 ha previsto che le risorse pubbliche possono essere utilizzate solo per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, quando i minori stranieri necessitino di assistenza legale. Il sistema cosi' delineato determinerebbe, secondo la prospettazione del Tribunale rimettente, una disparita' di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., rispetto ai tutori delle persone incapaci italiane, alle quali lo Stato riconoscerebbe una pensione di invalidita', che consentirebbe di coprire le spese di tutela;

d'altronde, prosegue il giudice a quo, la gravosita' dei compiti dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, che svolgono numerose attivita' e sostengono delle spese anche solo per raggiungere le strutture, dislocate sul territorio...

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