n. 217 SENTENZA 20 ottobre - 5 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-13 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 19 gennaio 2015 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la' dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali). Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, premesso che la legge della Regione Umbria n. 19 del 2014 si pone l'obiettivo di valorizzare le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi (art. 1), analizza il contenuto delle disposizioni censurate. L'art. 2, comma 1, della legge prevede che «Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attivita' e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalita' il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualita' di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate». Il ricorrente osserva che la norma non individua puntualmente le attivita' e le pratiche cui fa riferimento, ma rinvia tale compito alla Giunta regionale e si limita a caratterizzare le stesse con riferimento a generiche finalita' - quali il benessere della persona e il miglioramento della qualita' della vita - da conseguire stimolando le risorse vitali con metodi ed elementi naturali. Lo stesso ricorrente precisa che le citate pratiche sono inoltre qualificate dal connotato negativo della esclusione del «carattere di prestazione sanitaria». Quanto all'art. 5, comma 1, della legge reg. Umbria n. 19 del 2014, il ricorrente osserva che esso prevede l'istituzione, presso la struttura competente della Giunta regionale, per le finalita' di cui all'art. 1 della stessa legge, dell'«elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali». Il ricorrente precisa infine che la legge regionale n. 19 del 2014 prevede ancora la promozione, da parte della Regione Umbria, di «reti del benessere» tra gli operatori in discipline bionaturali (art. 3), l'istituzione, presso la struttura competente della Giunta regionale, di un elenco dei soggetti che offrono formazione nelle stesse discipline (art. 2), l'istituzione di un Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali, del quale sono definiti la composizione, le funzioni ed i compiti (art. 6). Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che, come le analoghe disposizioni di legge approvate da altre Regioni e dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 353 del 2003 e n. 40 del 2006, anche le impugnate norme della Regione Umbria illegittimamente riconoscerebbero professioni - aventi ad oggetto, in particolare, l'esercizio di pratiche terapeutiche - non ancora istituite dalla legislazione dello Stato. A...

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