n. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sezione 5 Riunita con l'intervento dei signori: Serpone Mario - Presidente;

Del Sorbo Vincenzo - Relatore;

Aprile Stefano - Giudice, Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 18052/2015, depositato il 31 dicembre 2015, avverso avviso di liquidazione n. 2013001AV0000006870002, registro n. 2013 contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Napoli, proposto dal ricorrente Keymat Industrie S.p.a. - Piazza Matteotti, 7 - 80133 Napoli, difeso da Giampetraglia Lucio - Via Santamaria Cappella Vecchia, 6 - 80129 Napoli. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2015, il Fallimento della S.p.a. Keymat Industrie (in persona del curatore) proponeva opposizione avverso: Avviso di liquidazione n. 2013001AV0000006870002;

Ufficio impositore: Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Napoli;

Data di notifica: 9 ottobre 2015;

Importo complessivo: 68.559,00, Oggetto: in relazione ad un decreto ex art. 98 L.F. (giudizio di opposizione a stato passivo fallimentare - Decreto n. 687 emesso dal Tribunale di Napoli il 30 luglio 2013) l'Ufficio riteneva dovuta l'Imposta di Registro in misura proporzionale (oltre al Bollo e ad oneri accessori). L'istante assumeva a sostegno: 1) che il recupero a tassazione era stato fatto applicando l'imposta di registro proporzionale (1%), mentre invece andava applicata la registrazione a tassa fissa in virtu' dell'art. 8, Parte I, della Tariffa allegata al TUTR che ribadiva il principio che l'imposta di registro proporzionale non si applicava alle controversie relative ad operazioni soggette ad IVA;

2) che i giudizi di opposizione al passivo, siccome di natura endo-fallimentare, non erano soggetti a registrazione, analogamente a come essi non scontavano il contributo unificato di iscrizione a ruolo. L'Agenzia si e' costituita in giudizio, depositando fascicolo e controdeduzioni. In particolare ha evidenziato che la sua pretesa era avallata dall'interpretazione che della norma forniva la Corte di cassazione. Fissata l'udienza per la trattazione (di cui e' stato dato regolare avviso alle parti), sentita l'esposizione del relatore e ammesse le parti alla discussione orale, questa Commissione ritiene di dover sollevare questione di costituzionalita' incidentale della norma di cui alla Tariffa - parte 1 - art. 8, lettera C, allegata al T.U.I.R (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986) nella parte in cui assoggetta...

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