n. 216 SENTENZA 7 ottobre - 5 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dal Tribunale ordinario di Milano - sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra M.M. ed altri e la Banca d'Italia ed altro, con ordinanza del 28 aprile 2014, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 28 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Milano - sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». La questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso da M.M. ed altri, che hanno chiesto la condanna della Banca d'Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, pari alla somma complessiva di 27.543,67 euro, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d'Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto l'immediata estinzione del diritto di convertire banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione. Al giudizio partecipa anche il Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato in causa dalla Banca d'Italia. 1.1.- Il giudice a quo - che ha rigettato, con sentenza non definitiva, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva della Banca d'Italia - espone che gli attori presentarono le banconote per la conversione dopo il 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, che coincide con quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma prima del 28 febbraio 2012, data in cui sarebbe scaduto l'originario termine di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria). A suo avviso, la questione e' rilevante, perche' l'applicazione della norma denunciata e' il presupposto necessario per la decisione della causa, che dovrebbe essere definita con una sentenza di rigetto delle domande, qualora la norma non fosse dichiarata incostituzionale, in quanto il rifiuto della conversione sarebbe, in tale caso, legittimo. Quanto alla non manifesta infondatezza, la norma violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di affidamento e di certezza del diritto, perche' avrebbe disposto una vera e propria estinzione, «con decorrenza immediata», del diritto di convertire in euro le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione, anticipando di poco meno di tre mesi la scadenza del termine di prescrizione originariamente fissata al 28 febbraio 2012. Ne conseguirebbe l'evidente frustrazione del credito vantato dai possessori di lire nei confronti della Banca d'Italia. Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale sull'illegittimita' delle leggi retroattive extrapenali, quando esse trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, e sostiene che il medesimo principio e' applicabile anche nel caso concreto, in quanto la norma denunciata, pur non avendo efficacia retroattiva, incide con effetti immediati su situazioni sostanziali di analoga natura. Richiama, altresi', l'orientamento di questa Corte secondo il quale il legislatore gode di ampia discrezionalita' in materia di fissazione del termine di prescrizione, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza qualora il termine venga determinato in modo tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto a cui si riferisce. L'irragionevolezza sarebbe resa ancora piu' evidente dalla previsione del versamento del «controvalore» delle banconote, dei...

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