n. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Sezione prima penale Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Stefano SERNIA, presidente rel. dott. Silvia MINERVA, giudice dott. Maddalena TORELLI, giudice decidendo in ordine alla istanza di liquidazione del proprio compenso quale perito nominato dal tribunale, avanzata dal dott. SERGIO FRONTINI;

Viste le giustificazioni dallo stesso addotte, in adempimento di quanto prescritto con l'ordinanza resa da questo tribunale in data 28 aprile 2014;

Sentito il Presidente relatore, ha pronunziato la seguente ordinanza;

Il dott. F., esperto in grafologia, e' stato nominato perito da questo Tribunale nell'ambito del processo n. 1185/09 RG nei confronti di D. M. I. piu' altri, con l'incarico di procedere ad esame grafologico delle parti scritte relative a modulistica di CUD, altre dichiarazioni fiscali, ed altre istanze rivolte distintamente da dieci degli odierni imputati all'INPS per la percezione di provvidenze (per lo piu' indennita' di disoccupazione) erogate da tale Ente, nonche' relative ad eventuali ricevute postali e/o bancarie, nell'ambito di un processo con molti imputati per reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e falso. La prestazione peritale si e' conclusa con l'esame del perito in data 18 dicembre 2013;

il termine di 100 giorni, previsto a pena di decadenza dall'art. 91 DPR 115/02 per la presentazione dell'istanza, sarebbe pertanto scaduto in data 28 marzo 2014, ma l'istanza e' stata invece depositata in data 16 aprile 2014;

a giustificazione del ritardo, il perito ha allegato la malattia improvvisamente insorta, prima della scadenza del termine e protrattasi sino a pochissimi giorni prima del deposito dell'istanza, e che ha condotto al decesso del genitore dell'istante. Su richiesta del tribunale il perito ha quindi depositato documentazione medica, dalla quale risulta che in data 7 marzo 2014 il sig. F. R., padre dell'istante, venne sottoposto a indagine toracica radiologica, poi ripetuta in data 21 marzo 2014 con estensione anche al collo, che evidenziarono una neoplasia polmonare oltre a varie adenopatie e neoformazione cervicale;

segui' l'esecuzione di biopsia e, a distanza di pochissimi giorni, per complicazioni polmonari, il ricovero e successivo decesso. Si evidenzia cosi' l'emergere e protrarsi, in costanza del periodo utile alla presentazione dell'istanza, e sino allo scadere del relativo termine, di una situazione di urgenza che ha verosimilmente impegnato l'istante in maniera tale da non consentirgli di curare diligentemente i propri interessi, sacrificati alla superiore istanza della cura di vincoli affettivi ed agli obblighi di rispetto - e quindi anche di assistenza nel momento del bisogno (cfr. art. 315 c.c.) - nei confronti del genitore, secondo scelte non sindacabili perche' conformi alle prescrizioni del codice civile oltre che espressione di istanze oggetto di tutela costituzionale, che riconosce l'importanza dei vincoli famigliari sia come formazione sociale ove si svolge la personalita' dell'individuo (art. 2 Cost.), sia come fonte di diritti di natura affettiva ed esistenziale (art. 29 Cost.). La situazione su descritta appare pertanto assumere le caratteristiche di una vera e propria situazione di forza maggiore, non potendosi pretendere l'adempimento di una prestazione o il rispetto di un termine da chi, per cogenti ragioni di ordine superiore, non si trovi nella condizione di poter diligentemente curare altri affari. Generalmente, le decadenze operano oggettivamente, senza che rilevi la situazione soggettiva dell'interessato: ai sensi dell'art. 2966 c.c., infatti, e' solo l'esercizio del diritto nel termine assegnato allo scopo, che vale ad evitare la decadenza dal diritto stesso;

diversamente deve tuttavia opinarsi, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme, allorche' si tratti di decadenze discendenti dall'assegnazione di termini eccezionalmente brevi, e l'inosservanza del termine sia dipeso dalla necessita' di curare la realizzazione o conservazione di una situazione oggetto di primaria rilevanza costituzionale. Poiche' le decadenze hanno carattere eccezionale, e poiche' in tale ambito l'art. 71 dpr 115/02 introduce una norma che prevede una decadenza di eccezionale brevita', in relazione peraltro alla prestazione di un ufficio pubblico che non puo' essere legittimamente rifiutato e che l'interessato presta quindi in una situazione di accentuata soggezione ai poteri autoritativi della pubblica autorita' giudiziaria procedente, deve prestarsi particolare attenzione alle diverse situazioni che possono valere a rappresentare una situazione di giustificazione del ritardo nella presentazione della istanza, la cui mancata considerazione varrebbe a ledere la natura retributiva ex art. 36 Cost. che la stessa Corte costituzionale, pur negando la illegittimita' costituzionale ex se della cennata disciplina della decadenza, ha comunque riconosciuto alla natura delle indennita' corrisposte agli ausiliari dell'A.G. (cfr. ord. n. 306/2012). Ed invero, con la citata ordinanza la Corte ha osservato che "questa Corte ha piu' volte ribadito la ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel fissare termini temporali per l'esercizio dei diritti, anche laddove essi siano, come nel caso del diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, sorretti da garanzia costituzionale (sentenza n. 192 del 2005), col solo limite che siffatto termine venga determinato in modo tale da non rendere effettivo (ordinanza n. 166 del 2006) o comunque oltremodo difficoltoso (ordinanza n. 382 del 2005) l'esercizio del diritto cui' esso si riferisce", cosi' in pratica riconoscendo all'art. 2965 c.c. (in tema di nullita' dei patti che stabiliscano decadenze atte a rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto) la valenza di espressione di principi costituzionali in materia di difesa dei diritti. Ne consegue che, secondo l'insegnamento della Corte, la attuale disciplina decadenziale dettata dall'art. 71 dpr 115/02 intanto e' costituzionalmente legittima, in quanto il termine di cento giorni, assegnato per l'esercizio del diritto al compenso non appare irragionevolmente breve;

per contro, secondo quello stesso insegnamento, sarebbe illegittima una disciplina che della decadenza che rendesse estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto;

occorre quindi chiedersi se, nell'ambito della disciplina della decadenza "brevissima" disegnata dal citato art. 71 dpr 115/02, sia costituzionalmente legittima l'irrilevanza della cause, di forza maggiore o caso fortuito, che abbiano impedito l'esercizio del diritto nel termine, invero, assai breve, assegnato all'interessato. Ancor prima, occorrerebbe chiedersi se il Legislatore non incontri limiti nel prevedere decadenze all'esercizio di un diritto;

e occorre ritenere che, per il rilievo costituzionale che assumono i diritti, sia della persona (artt. 2 segg. Cost.) nonche' quelli patrimoniali (artt. 23, 35, 36, 41, 42 e 47 Cost.) sia nel loro aspetto sostanziale che nell'aspetto del correlativo diritto di azione in giudizio (art. 24 Cost.), occorre necessariamente ritenere che la possibilita' di prevedere d cadenze, che potrebbero per via di legge ordinaria vanificare la stessa possibilita' di esercizio di un diritto pur costituzionalmente tutelato, debba essere pur sempre contenuta nella necessita' della ragionevolezza e della strumentalita' alla salvaguardia di interessi pur essi di rilievo costituzionale. Cio' comporta, quindi, la necessita' di interrogarsi in ordine alla ratio della decadenza prevista dall'art. 71 dpr 115/02;

individuata quest'ultima, verosimilmente (a questo interprete non offrendosene altre), nella necessita' di evitare che il giudice debba essere costretto a valutazioni rese piu' difficoltose (per la difficolta' di ricostruire e valutare i caratteri della prestazione ed il suo valore ed importanza a distanza di tempo;

per eventuale la mancanza del fascicolo per il passaggio all'archivio o ad un grado successivo) dal passare del tempo, occorre tuttavia rilevare che: a) il termine di 100 giorni appare eccessivamente breve anche rispetto a tali necessita', atteso che generalmente, nei 100 giorni successivi all'esaurimento della prestazione peritale, il giudice ha ancora il possesso del fascicolo e spesso il processo e' ancora pendente davanti a lui: di talche' la decadenza e' costruita su di un termine irragionevolmente breve;

  1. in ogni caso, analoga necessita' non e' stata avvertita dal Legislatore in tema di liquidazione dei compensi ai difensori imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, o ai difensori di ufficio nei casi di cui all'art. 116 DPR 115/02, sebbene anche in tal caso - ed anzi ancor piu' in tal caso - il Giudice abbia necessita' della disponibilita' e della chiara e completa conoscenza della intera vicenda processuale, per poter valutare l'opera prestata dal difensore ed il valore dell'onorario da liquidargli. Sotto entrambi i profili, si evidenzia pertanto una incompatibilita' della normativa in oggetto con riferimento all'art. 3 Cost., laddove questa venga intesa nel senso di non prestare alcun rilievo alle cause che possano aver posto l'interessato nell'impossibilita' di esercitare il proprio diritto nel termine assegnato dalla legge. Tanto impone all'interprete, pena appunto l'incostituzionalita' della norma, di assegnare rilievo a tutte le circostanze che possano aver reso eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto nel termine assegnato, traendo dal complesso di disposizioni che esonera da decadenze o responsabilita' chi vi sia incorso per forza maggiore o caso fortuito (ad es.: art. 1218 c.c. in tema di responsabilita' da inadempimento dell'obbligazione;

    artt. 45 c.p. in tema di responsabilita' penale;

    art. 175 cpp in tema di restituzione in termini), la ricorrenza di un principio generale valevole anche nell'ambito della presentazione delle domande di corresponsione delle indennita' da parte...

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