n. 214 SENTENZA 26 settembre - 12 ottobre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra C. I. e il Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, con ordinanza del 22 luglio 2016, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di F. T., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 22 luglio 2016, il Tribunale ordinario di Napoli, prima sezione civile, ha sollevato due questioni di legittimita' costituzionale: a) la prima con riferimento all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), «perche', in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta Costituzionale, dispone la sospensione dalla carica del consigliere regionale [...] a seguito di condanna non definitiva cosi' eccedendo i limiti della delega conferita dall'art. 1 comma 64 lett. m) della legge 190 del 6.12 [recte: 6 novembre] 2012»;

  1. la seconda, con riferimento all'«art. 7, comma 1, lett. c) Legge 190/12 [recte: art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 235 del 2012] in relazione all'art. 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 235/12 perche' - in violazione degli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparita' di trattamento - prevede solo per gli eletti al Consiglio regionale la sospensione dalla carica in caso di condanna con sentenza non definitiva a differenza di quanto previsto per i parlamentari per i quali non e' prevista alcuna sospensione». L'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012 ha ad oggetto la «Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche regionali» e statuisce, al comma 1, che «[s]ono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c);

    [...]». L'art. 7 (intitolato «Incandidabilita' alle elezioni regionali») dispone, al comma 1, che «[n]on possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali: [...] c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale». Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso - ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) - avanti al giudice civile da un consigliere della Regione Campania contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2016. In tale giudizio sono intervenuti il sig. F. T. (nominato consigliere regionale supplente del ricorrente) ed il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli. Nel corso del giudizio il ricorrente ha sollecitato un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, chiedendo la sospensione del d.P.C.m. del 5 maggio 2016 e il conseguente reintegro del ricorrente nella carica di consigliere regionale, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012. Con l'ordinanza di rimessione, che prende in esame sia la domanda di merito che quella cautelare, il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione degli effetti del d.P.C.m. del 5 maggio 2016 e ha sollevato le questioni sopra indicate. In relazione alla rilevanza, il giudice a quo osserva che «il ricorrente e' stato condannato in primo grado ad anni sei di reclusione per i reati previsti dagli articoli 110, 81 cpv, 476 cpv, 479, 61 n. 2 e 314 c.p.». 1.1.- Quanto alla prima questione, il rimettente ricorda che la legge delega prevede, tra i criteri direttivi, quello di «disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per...

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