n. 213 SENTENZA 10 ottobre - 22 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi dal Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, con tre ordinanze del 21 aprile 2017, iscritte rispettivamente ai numeri da 125 a 127 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA Umbria) e, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e, nei giudizi di cui al reg. ord. n. 125 e n. 127 del 2017, dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre e nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Donato Antonucci per l'ARPA Umbria, Flavia Incletolli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanze di analogo contenuto, depositate il 21 aprile 2017 e iscritte al n. 125, al n. 126 e al n. 127 del registro ordinanze 2017, il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), «nella parte in cui, demandando a un d.p.c.m. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, ex lege, dal precedente regime del TFS o dell'IBU al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell'invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa», previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), per i dipendenti pubblici in regime di indennita' di buonuscita (IBU) e dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per i dipendenti degli enti locali in regime di indennita' premio di servizio. 1.1.- Il rimettente espone di dover decidere sui ricorsi proposti da dipendenti della Provincia di Perugia (nel giudizio di cui al reg. ord. n. 125 del 2017), dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA Umbria, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017) e del Comune di Bastia Umbria (nel giudizio di cui al reg. ord. n. 127 del 2017). I ricorrenti, assunti dopo il 31 dicembre 2000 e sin dall'inizio in regime di trattamento di fine rapporto (TFR), hanno chiesto di accertare l'illegittimita' della trattenuta del 2,50 per cento operata dal datore di lavoro pubblico a carico della loro retribuzione lorda mensile. Il giudice a quo prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha assoggettato alle disposizioni sul trattamento di fine rapporto, contenute nell'art. 2120 del codice civile, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In virtu' dell'art, 2, comma 6, della legge n. 335 del 1995, la contrattazione collettiva, nell'ambito dei singoli comparti, e' chiamata a definire le modalita' di attuazione di tali previsioni, «con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale», anche ai fini della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Le modalita' di esecuzione sono definite da un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale». L'art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995 ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalita' per l'applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, affidando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista dal citato art. 2, comma 6, il compito definire le modalita' di esecuzione. L'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 ha poi rinviato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato secondo le procedure delineate dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, la disciplina degli aspetti concernenti «l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennita' di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennita' di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonche' i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18». Il decreto in oggetto avrebbe dovuto inoltre «definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalita' per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonche' quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335». L'accordo quadro nazionale tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali, stipulato il 29 luglio 1999 e poi trasfuso nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), ha escluso, per i dipendenti che transitano al regime del TFR, l'applicazione del contributo previdenziale obbligatorio, sancito, nella misura del 2,5 per cento della base retributiva, dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968, con riguardo all'indennita' premio di servizio a favore degli impiegati degli enti locali, e dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per l'indennita' di buonuscita degli impiegati dello Stato. La soppressione del contributo non incide, tuttavia, sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali e, in coerenza con l'obiettivo di «assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali», si accompagna alla riduzione della retribuzione lorda «in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso». Si dispone contestualmente il «recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche' per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi». La riduzione della retribuzione lorda, che si applica al personale assunto dopo l'entrata in vigore del d.P.C.m. 20 dicembre 1999 e al personale assunto in precedenza che abbia scelto il passaggio al regime del TFR, perseguirebbe l'obiettivo di garantire la parita' di trattamento contrattuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che la domanda dei ricorrenti, «pubblici dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 e, quindi, ex lege in regime di TFR», dovrebbe essere respinta, in quanto la fonte secondaria, in attuazione dell'obiettivo indicato dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, non avrebbe potuto che imporre un'equivalente riduzione della retribuzione lorda. 1.3.- In merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, il rimettente osserva che l'assetto delineato dal legislatore contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto impone il «vincolo dell'invarianza della retribuzione netta ai dipendenti pubblici passati al regime del TFR dal precedente regime dell'IBU o del TFS» e conserva di fatto la «trattenuta a titolo...

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