n. 212 SENTENZA 11 luglio - 12 ottobre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1;

4, comma 4;

7, commi 1, 5 e 7;

8;

14, commi 1, 3 e 5;

15, commi 2, 3 e 4;

e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, con ricorsi notificati rispettivamente il 16-22 e il 16 settembre 2016, depositati in cancelleria il 21 e il 22 settembre 2016 ed iscritti ai nn. 54 e 55 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 16-22 settembre 2016 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 21 settembre 2016, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1;

4, comma 4;

7, commi 1, 5 e 7;

8;

14, commi 1, 3, 5, nonche' degli artt. 15, commi 2, 3, 4;

e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione;

agli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 15), 16), 17), 21);

art. 9), numeri 8), 9) e 10);

art. 16;

art. 53;

art. 54, n. 2);

art. 75;

art. 75-bis, comma 3-bis;

art. 79;

art. 103;

art. 104;

e art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento);

al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

e ai principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di proporzionalita'. 2.- L'art. 1, comma 1, della legge n. 132 del 2016 prevede che «[a]l fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualita' dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e' istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"». Il comma 2 afferma che il «Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio "chi inquina paga", anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge». L'art. 4, comma 4, stabilisce che l'ISPRA adotta, «con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale». L'art. 7, comma 1, qualifica le agenzie per la protezione dell'ambiente come «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile», e al comma 5 consente che queste svolgano attivita' ulteriori a quelle previste dalla legge come obbligatorie «in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA». In conseguenza di tali previsioni, il comma 7 sancisce l'obbligo - per Regioni e Province autonome - di apportare «alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». L'articolo 8 individua i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie, «nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici». Il comma 2 del medesimo articolo istituisce presso l'ISPRA «un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore». Inoltre, l'art. 14, comma 1, dispone che l'ISPRA, «con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo». Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo tale regolamento e' «emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Il comma 5, «[i]n attuazione del regolamento di cui al comma 1», attribuisce al presidente dell'ISPRA e ai legali rappresentanti delle agenzie, «attraverso specifici regolamenti interni», il compito di individuare «il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi». L'art. 15, comma 2, stabilisce che le «spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». In via provvisoria, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2, il comma 3 di tale articolo dispone l'applicazione delle «tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome». In base al comma 4, invece, «[c]on decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle...

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