n. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2016 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta da: Renato Grillo - Presidente;

Oronzo De Masi;

Enrico Manzon;

Aldo Aceto;

Giuseppe Riccardi - relatore, ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Cestari Mauro, nato a Rovigo il 17 febbraio 1957;

Sbarro Francesco Pasquale, nato a Presicce il 10 aprile 1968;

Bertoni Mauro, nato a Ferrara il 2 aprile 1959;

Maestri Franco, nato a Copparo (Ferrara) il 21 aprile 1949;

Ferraretti Patrizia, nata a Ferrara il 14 luglio 1956;

Avverso la sentenza del 26 maggio 2015 della Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per Bertoni, ed il rigetto degli altri ricorsi;

Uditi i difensori, avv. N. Mazzacuva (per Bertoni), avv. M. La Marra e L. Veronesi (per Maestri), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'11 ottobre 2013 il Tribunale di Ferrara condannava Sbarro Francesco Pasquale alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, Bertoni Mauro alla pena di anni tre, mesi otto e giorni quindici di reclusione, Maestri Franco alla pena di anni tre, mesi sei e giorni quindici di reclusione, Cestari Mauro alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, Ferraretti Patrizia alla pena di anni uno, mesi sei e giorni quindici di reclusione, per i reati loro rispettivamente ascritti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralita' di reati tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti, limitatamente ai primi tre, e per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000), di omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000), di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000), e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000), per tutti. In particolare, Sbarro Francesco Pasquale veniva ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (art. 416 del codice penale, contestato al capo A, commesso fino al 19 giugno 2008), dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato al capo AQ, commesso il 30 settembre 2008), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi B, C, D, G, H, L, M, P, Q, 5, T, V, AA, AD, AS, AT, AU), omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato al capo Z, AC commesso il 30 dicembre 2008), omesso versamento di IVA (art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi L, S, V, AD, O, U), e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi I, N, R, AB). Bertoni Mauro veniva ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (art. 416 del codice penale, contestato al capo A, commesso fino al 19 giugno 2008), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi B, C, D, AS, AT, AU). Maestri Franco veniva ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (art. 416 del codice penale, contestato al capo A, commesso fino al 19 giugno 2008), e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi C, AS, AT). Cestari Mauro veniva ritenuto responsabile dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi Q, AA), omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato al capo AC commesso il 30 dicembre 2008), e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi R, AB). Ferraretti Patrizia veniva ritenuta responsabile dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato al capo T), e di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato al capo U). Cestari, Sbarro e Maestri venivano assolti dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del codice penale, contestato, in concorso con altri coimputati, al capo AV). 1.2. Con sentenza del 26 maggio 2015 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva Bertoni, Maestri e Sbarro dal reato associativo, e dichiarava estinti per prescrizione i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi C e AS (limitatamente ai fatti commessi fino al 18 febbraio 2007, e contestati a Sbarro, Maestri e Bertoni), ai capi H e L (contestati a Sbarro), e, riconosciute le attenuanti generiche a Bertoni, Maestri, Cestari e Ferraretti, rideterminava le pene inflitte in: anni 1, mesi 2, giorni 10 per Bertoni;

anni 1, giorni 10 per Maestri;

anni 2, mesi 7 e giorni 15 per Sbarro;

anni 1 e mesi 2 per Cestari;

anni 1 e giorni 15 per Ferraretti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cessazione il difensore di Cestari Mauro, avv. Gianni Ricciuti, deducendo i seguenti motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 2.1. Vizio di motivazione: la responsabilita' del Cestari, amministratore della CBS dal 3 ottobre 2007 al 19 giugno 2008 e della SISCO dal 2 maggio 2007, non e' sufficiente a fondarne la responsabilita' per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti;

la CBS era una societa' commerciale gia' operante da molti anni, non creata fittiziamente;

la sentenza impugnata non ha poi considerato le dichiarazioni di Sbarro, che ha riferito di non aver coinvolto il Cestari nel meccanismo truffaldino, ne' di averlo remunerato, ma di avergli solo proposto di assumere la carica in virtu' del rapporto di risalente amicizia e fiducia;

l'inconsapevolezza del Cestari si desume dal fatto che si limitava ad apporre saltuariamente una firma su un atto pubblico di vendita;

del resto, il coinvolgimento di Cestari non emerge neppure dalle numerose intercettazioni telefoniche;

anzi, dalla conv. n. 1703 del 23 giugno 2008, captata dopo le perquisizioni, Sbarro dichiara di voler chiarire la posizione di «tutti» quelli che gli chiedevano «chiarimenti», evidentemente perche' non a conoscenza del meccanismo truffaldino;

manca, dunque il dolo specifico di evasione, anche nel reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000. 2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di occultamento di documenti contabili: e' lo stesso Sbarro ad aver dichiarato di aver distrutto la documentazione contabile, e di aver dato disposizione ai «suoi» amministratori, dopo l'intervento della Polizia tributaria, di far sparire la contabilita' residua, avendo contezza diretta dell'esecuzione solo in merito a Buzzoni e ad un altro;

inoltre, per la societa' SISCO non risulta documentazione occultata;

l'affermazione di responsabilita' violerebbe dunque il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Ricorre per cassazione il difensore di Sbarro Francesco Pasquale, avv. Matteo Murgo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla concreta commisurazione della pena: lamenta che la pena base determinata sul reato ritenuto piu' grave, il capo AS, sia stata individuata in anni 2 e mesi 8 di reclusione, a differenza di quanto determinato per i correi Bertoni e Maestri, la cui pena base e' stata individuata in anni 1 e mesi 6. Il differente trattamento non sarebbe motivato. Inoltre, la sentenza impugnata, pur assolvendo dal reato associativo, e dichiarando prescritti alcuni reati, non motiva in ordine alla censurata eccessivita' della pena base e degli aumenti per la continuazione. Del resto, sebbene Sbarro fosse l'ideatore del delitto di cui al capo AS, i correi Bertoni e Maestri avevano aderito alla volizione criminosa, e, come evidenziato dalla sentenza di 1° grado, solo il primo aveva cooperato nella ricostruzione dei fatti, meritando il riconoscimento delle attenuanti generiche. 4. Ricorre per cassazione il difensore di Bertoni Mauro, avv. Nicola Mazzacuva, deducendo i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione;

lamenta che, benche' la Corte di appello abbia riconosciuto che Bertoni non fosse un «responsabile commerciale», ma un mero «addetto alle vendite», privo di potere decisionale e gestionale, nondimeno ha ritenuto tale contributo (consistente nel girare al Maestri la proposta dello Sbarro di vendere veicoli alle sue societa' sanmarinesi) rilevante ai fini del concorso di persone;

egli tuttavia non aveva alcuna autonomia nella politica aziendale della Automec, e riceveva solo una gratifica di 100/200 euro da Sbarro per ogni veicolo trattato;

in ogni caso, non e' stato operato un vaglio di attendibilita' delle dichiarazioni rese dal coimputato Sbarro. Manca inoltre la consapevolezza del 'sistema' di frode carosello, non ricorrendo elementi dai quali desumere che le modalita' di vendita fossero non gia' un semplice tentativo di vendere un numero maggiore di veicoli, ma un modo per eludere il divieto della casa madre Mercedes di vendere ai c.d. «salonisti»;

del resto, egli non partecipava agli incontri della dirigenza della concessionaria, era...

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