n. 211 SENTENZA 25 ottobre - 22 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di W. B.R., con ordinanza del 19 settembre 2017, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 19 settembre 2017, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilita', ai sensi dell'art. 385 del codice penale, del padre di prole di eta' inferiore ad anni dieci al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per piu' di dodici ore. 2.- Ricorda il giudice rimettente che W. B.R., con sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2013, e' stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 385 cod. pen., poiche' - mentre era detenuto nel proprio domicilio «secondo l'art. 47 ter commi 1bis e 8 L. 26 luglio 1975 n. 374» - aveva violato la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario diverso dall'intervallo tra le ore 10,00 e le ore 12,00 di ogni giorno, per il quale era autorizzato. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, eccepita dalla difesa di W. B.R., «dell'art. 47 ter commi 1 bis e 8 L. 26 luglio 1975 n. 374 in relazione all'art. 3 comma 2 della Costituzione», ritenendo di non discostarsi dal principio secondo cui l'allontanamento dall'abitazione del condannato ammesso alla detenzione domiciliare e' punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen. qualunque ne sia la durata, e osservando che la disposizione censurata era gia' stata oggetto di declaratoria di illegittimita' costituzionale con esclusivo riferimento alla situazione della madre di prole di eta' non superiore a dieci anni. Nel giudizio di secondo grado, la difesa di W. B.R. ha eccepito nuovamente la questione di legittimita' costituzionale, ma la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame, perche' - a suo avviso - esclusivamente preordinato a sollevare la questione. La Corte di cassazione, sezione sesta penale, adita dalla difesa dell'imputato, con sentenza del 15 febbraio 2017, n. 11955, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello, ribadendo - secondo il proprio costante orientamento - che il ricorso che si sostanzia nella formulazione di una questione di legittimita' costituzionale e' ammissibile poiche' tale motivo di doglianza costituisce denuncia di una violazione di legge. La Corte d'appello rimettente, innanzi alla quale il giudizio e' ora pendente, ricorda che l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sottolineando di essere stato ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit. - e non ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Firenze - per prendersi cura della figlia di sei mesi, data l'impossibilita' della madre invalida a dare assistenza alla minore. Ha quindi rinnovato la richiesta di sollevare la questione di legittimita' costituzionale. Accogliendo l'istanza della parte, la Corte d'appello di Firenze...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT