n. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6647 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Franco Ionta, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini codice fiscale TDSFRC48A24H501P, Gianmaria Covino codice fiscale CVNGMR80S12H501O, con domicilio eletto presso lo studio legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

    Contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: a) del provvedimento - di data e tenore sconosciuto - con il quale e' stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo del Dott. Franco Ionta ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

  2. del provvedimento - di data e tenore sconosciuto - con il quale e' stata interrotta la corresponsione in favore del Dott. Franco Ionta dell'assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in applicazione dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

  3. di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorche' di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, in particolare: c.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89, avente ad oggetto il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;

    c.2) ove occorra, delle circolari n. 8/2012 e n. 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    c.3) ove occorra, di tutti i successivi aggiornamenti del tetto ai trattamenti retributivi ex art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

    e per l'accertamento: del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico annuo nella sua interezza o - in via subordinata - nella misura ritenuta dovuta, spettantegli in virtu' del proprio inquadramento nell'organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, dell'art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014;

    con la conseguente condanna: dell'Amministrazione resistente al versamento e alla restituzione delle somme, nelle more indebitamente trattenute e/o recuperate, nonche' al versamento dei relativi contributi previdenziali e degli accantonamenti per il trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;

    nonche' per la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, dell'art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014 per contrasto con gli articoli 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sotto i profili sotto enunciati, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

    nonche' per l'annullamento del seguente atto impugnato con motivi aggiunti: del provvedimento del 1° ottobre 2014 di cui alla nota prot. n. 48952 del 2 ottobre 2014, comunicato con nota prot. n. 66288 del 4 giugno 2015, con il quale e' stata disposta l'interruzione, a decorrere dal 1° febbraio 2014, della corresponsione dell'assegno pensionabile ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto 1 - Che il dott. Franco Ionta, odierno esponente, magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalita' attualmente in servizio come Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, rappresenta di aver diritto a percepire, oltre al trattamento economico annuale spettante ai magistrati ordinari alla suddetta valutazione di professionalita' e all'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche la speciale indennita' pensionabile di cui all'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, quest'ultima in ragione dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ricoperto dal ricorrente dal 4 agosto 2008 al 16 febbraio 2012. Che con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con il quale e' stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nonche' il provvedimento con il quale e' stata interrotta la corresponsione in favore del medesimo esponente dell'assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in applicazione dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    unitamente ad ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale. Il ricorrente chiede inoltre l'accertamento del diritto a percepire, nella loro interezza, o - in via subordinata - nella misura ritenuta dovuta, il trattamento economico annuo spettantegli in virtu' del proprio inquadramento nell'organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, dell'art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, con la conseguente condanna dell'Amministrazione al versamento ed alla restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute. 2 - Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al primo motivo di gravame, concerne in primo luogo la vicenda applicativa conseguente all'adozione dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che, «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione»;

    3 - Che, in attuazione della citata disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, in questa sede impugnato, il quale, all'art. 3, stabilisce che, «a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza [...] non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora...

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