n. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2015 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione civile Composto dagli Ill.mi sigg.ri magistrati: dott. Roberto Beghini, Presidente relatore;

dott. Giuseppe Barbato, giudice;

dott. Giuliana Segna, giudice;

Letti gli atti del proc. n. 5142/2013 RG;

Pronunzia la seguente;

Ordinanza di rimessione degli atti alla Eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164. 1. La rilevanza della questione. La presente ordinanza coinvolge questioni di diritto identiche a quelle gia' esaminate da questo stesso Tribunale nel procedimento n. 1471/2014 RG e nel relativo provvedimento del 19 agosto 2014 di rimessione degli atti a codesta Eccellentissima Corte. Anche nel presente caso, la rilevanza della questione risiede nel fatto che, il ricorrente, premesso di non avere figli e di non aver contratto matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, mediante ordine all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, di modificare l'atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello femminile e quale prenome uno dello stesso tipo. In mero subordine, il ricorrente ha chiesto - pur non ritenendolo necessario - di essere autorizzato a compiere in futuro gli interventi medico-chirurgici necessari alla normoconformazione del suo corpo. Espone di percepire da anni un'identita' di genere femminile, abbigliandosi in tal senso e presentandosi cosi' anche nell'ambiente sociale. Documenta un disturbo dell'identita' sessuale nella forma del transessualismo e di disturbo dell'identita' di genere. Sostiene e documenta di aver gia' avviato una terapia ormonale. Ritiene non necessario sottoporsi ad alcun intervento chirurgico e solo in estremo subordine chiede di essere autorizzato a farlo. Comparso assieme al suo difensore - innanzi al giudice istruttore - con abbigliamento ed apparenza femminile, ha insistito in tutte e due le domande giudiziali, sia di rettificazione che - in subordine - di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico. Il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, rimasto inizialmente contumace, e' poi intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda di rettificazione. Il procedimento era stato sospeso da questo Tribunale con ordinanza del 19-20 agosto 2014, in attesa che codesta Eccellentissima Corte decidesse la cit. medesima questione gia' sollevata nel predetto procedimento n. 1471/2014 RG;

ma il ricorrente, con ricorso depositato il 30 dicembre 2014, ha ora insistito per la decisione immediata della controversia, ritenendo altresi' di avere comunque diritto ad intervenire nel giudizio di costituzionalita'. All'udienza del 21 aprile 2015, la causa e' stata quindi riservata per la decisione. Delineato in tal modo l'oggetto del presente giudizio, questo Tribunale evidenzia che la rilevanza della questione di costituzionalita' che con la presente ordinanza viene sollevata, risiede nel fatto che la domanda del ricorrente, deve essere decisa sulla base del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (come modificato dall'art. 110, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), in virtu' del quale, come noto «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Dal tenore letterale della norma, emerge inequivocabilmente che la rettificazione puo' aver luogo solo previa modificazione dei caratteri sessuali, per tali dovendosi necessariarnente intendere i caratteri sessuali primari (vale a dire l'apparato genitale, in base all'esame del quale, al momento della nascita, si e' soliti individuare il sesso della persona). In assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari, la rettificazione non puo' aver luogo. E' ben vero che l'art. 31, comma quarto, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con...

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