n. 210 SENTENZA 21 giugno - 16 settembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma l;

4, comma l;

8, comma 3;

11, comma 2;

15, commi l e 2;

17, commi 2 e 3;

23, commi l e 2;

24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)», proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-6 maggio 2015, depositato in cancelleria il 12 maggio 2015 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Barbara Baroli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notifica il 4 maggio 2015, ricevuto il 6 maggio 2015 e, quindi, depositato nella cancelleria della Corte il successivo 12 maggio, ha proposto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma l;

4, comma l;

8, comma 3;

11, comma 2;

15, commi l e 2;

17, commi 2 e 3;

23, commi l e 2, e 24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)». Il ricorrente deduce la violazione dell'art 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143, 145, 146, comma 1, e 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e agli artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' al d.m. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e (limitatamente ai censurati artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2) anche all'art. 97 Cost. 1.1.- Con riferimento alle singole impugnazioni, il ricorrente censura, in primo luogo, il comma l dell'art. 3 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 che, modificando l'art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilisce, nel nuovo testo, che gli eventuali ampliamenti delle attivita' estrattive di cave debbano essere approvati in «raccordo con la relativa pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica», eliminando l'obbligo, sancito nel testo previgente, in base al quale il Piano regionale delle attivita' estrattive deve essere coerente con il Piano territoriale di coordinamento paesaggistico. La previsione di un generico raccordo tra i due piani territoriali violerebbe, infatti, a parere del ricorrente, il principio di prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico, stabilito dall'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, determinando cosi' la conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., che stabilisce la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». 1.2.- In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, che sopprime il riferimento alla necessita' che la proposta di Piano regionale delle attivita' estrattive sia corredata dal rapporto ambientale. La disposizione in esame modifica, infatti, il comma l dell'art. 5 della legge reg. n. 12 del 2012, relativo alla formazione ed approvazione del Piano territoriale regionale dell'attivita' di cava, eliminando le parole «corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni». La norma censurata introdurrebbe, infatti, una modifica procedurale tale da consentire l'adozione di un Piano privo delle analisi di valutazione ambientale strategica (VAS), in contrasto con quanto previsto dagli artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006;

dal che discenderebbe la violazione della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. 1.3.- Ulteriore oggetto di impugnativa sono l'art. 8, comma 3, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, che modifica l'art. 9 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilendo nel nuovo testo che il provvedimento di autorizzazione dell'attivita' estrattiva debba contenere «l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico»;

l'art. 11, comma 2, della legge reg. n. 6 del 2015, che modifica l'art. 12 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilendo che le varianti all'autorizzazione debbano essere munite della preventiva autorizzazione paesaggistica solo «ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente»;

l'art. 17, commi 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 che, modificando il previgente testo dell'articolo 19 della legge reg. n. 12 del 2012, prescrive che il permesso di ricerca contenga «l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica» (comma 2 dell'art. 17) e che la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica sia necessaria solo ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilita' o negli altri titoli previsti dalla normativa vigente (comma 3 dell'art. 17);

l'art. 24, commi l e 2, della legge della reg. Liguria n. 6 del 2015 che, richiamando nuovamente il concetto di «margini di flessibilita'», detta le norme transitorie per le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale e per le attivita' sanzionatorie e di vigilanza in materia. Tali disposizioni, a parere del ricorrente, a cagione dell'assoluta indeterminatezza del concetto di «margini di flessibilita'», risulterebbero in contrasto con i principi generali in tema di tipicita' degli atti amministrativi, violando cosi' l'art. 97 Cost., nonche' - dato il contrasto con l'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui «l'autorizzazione paesaggistica costituisce...

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