n. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2015 -

TRIBUNALE DI COMO II Sezione civile IL GIUDICE Rilevato in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.05.2014 i signori Tagliabue Giuseppe e Tagliabue Paolo proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/14 emesso, a favore dell'impresa individuale Sciumbata Salvatore, dal Tribunale di Como il 17.02.2014, con il quale veniva ingiunto agli attori opponenti, in via solidale tra loro, di pagare in favore dell'impresa opposta la somma di €

37.363,72, oltre interessi maturandi e spese di notifica. Il decreto ingiuntivo veniva notificato all'attore opponente Tagliabue Paolo in data 25.03.2014, con la consegna dell'atto a mani della moglie. Nei confronti di Tagliabue Giuseppe la notifica del decreto ingiuntivo opposto veniva effettuata nei confronti di Tagliabue Giuseppe, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'ufficiale giudiziario incaricato di eseguire la notifica, recatosi presso la residenza di quest'ultimo e non rinvenendo il destinatario in loco, procedeva con il deposito del plico presso la casa comunale di Cantu', dandone avviso al destinatario per mezzo di raccomandata A.R. spedita in data 26 marzo 2014 e recapitata nelle mani della signora Ghezzi Maria, moglie convivente del signor Tagliabue Giuseppe, in data 2 aprile 2014. Con l'opposizione i signori Tagliabue chiedevano, in via preliminare, l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la pretesa creditoria opposta sarebbe infondata in fatto ed in diritto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2014, si costituiva l'impresa opposta eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' dell'opposizione per tardivita', con riferimento ad entrambi gli opponenti, essendo stata notificata oltre il termine di quaranta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 641 comma I c.p.c. Per quanto riguarda Tettamanti Paolo nulla quaestio: l'opposizione veniva notificata a 50 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo nelle mani della moglie convivente. Per Tagliabue Giuseppe parte opposta assumeva come dies a quo la data di ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto non notificato per assenza del destinatario, ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 2.04.2014, individuando il dies a quem nella data di notifica della relativa opposizione all'impresa convenuta, (avvenuta il 13.05.2014, al 41° giorno), evidenziando il mancato rispetto del termini di legge, con conseguente inammissibilita' dell'opposizione. Alla prima udienza del 15/10/2014 parte opponente contestava l'eccezione di improcedibilita' sollevata da controparte, evidenziando come la notifica dell'opposizione proposta fosse avvenuta nel termine di giorni 40 previsti ex lege, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del signor Tagliabue Giuseppe si sarebbe perfezionata in data 5 aprile 2014, ovvero decorsi 10 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., avvenuta il 26.03.2014. Su richiesta delle parti, il giudice differiva l'udienza al 20.11.2014, al fine di consentire a parte opposta di acquisire, presso l'UNEP e presso il Comune di Cantu', la documentazione attestante la notifica del decreto ingiuntivo al signor Tagliabue Giuseppe. Alle successiva udienza era parte opponente a produrre certificazione attestante che il signor Tagliabue Giuseppe aveva ritirato l'atto presso il comune di Cantu' soltanto il 24.04.2014, insistendo nella propria di tempestivita' dell'opposizione proposta e chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Il procuratore della convenuta opponente chiedeva, invece, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la tardivita' dell'opposizione proposta. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento in data 3/12/2014, il giudice concedeva termine fino al 30/01/2015 per il deposito di note difensive, fissando l'udienza dell'11/02/2015 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Nelle proprie note conclusive parte opponente evidenziava un'irragionevole discrasia tra la formulazione dell'art. 140 c.p.c., alla luce dell'intervenuta Sent. 3/2010, con quanto previsto in tema di notifica a mezzo del servizio postale dall'art. 149, ult. comma, c.p.c,, per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione dell'avviso di deposito, ovvero dal ritiro del piego, se anteriore. Parte opposta si riportava, invece, alle proprie argomentazioni difensive gia' esposte nella propria comparsa di costituzione. All'udienza all'uopo fissata, a seguito di breve discussione e della successiva Camera di consiglio svolta, il giudice, ritenuto che la questione sollevata da parte opponente non apparisse manifestamente infondata, risultando altresi' rilevante rispetto alla definizione del giudizio, al fine di provocare il contraddittorio delle parti sulla questione stessa, concedeva termine fino 31/03/2015 per il deposito di memorie, fissando l'udienza del 29.04.2015 (anticipata all'8.04.2015) per il prosieguo della trattazione, impregiudicato ogni provvedimento, A tale udienza il giudice pronunciava la seguente ordinanza, ravvisati profili di ingiustificata disparita' di trattamento per situazioni analoghe tra la disciplina della notifica a mani ex art. 140 c.p.c. e quella - strutturalmente analoga - prevista in materia di notifiche di atti giudiziari a mezzo posta dall'art. 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, come modificato dal decreto-legge n. 35/2005, si riservava. Quest'ultima procedura, infatti, e' sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 140 c.p.c., con l'unica differenza che, nell'un caso, l'ufficiale giudiziario provvede al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, mentre nell'altro l'agente postale provvede al deposito del piego presso l'ufficio postale. Pertanto, l'art. 8 introdurrebbe una regola diversificata, laddove attribuisce al destinatario dieci giorni di tempo utile dalla spedizione della raccomandata per ritirare l'atto presso l'ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio;

mentre, invece, l'art. 140 c.p.c., nell'interpretazione della suprema Corte resa con la Sent. 3/10 , farebbe coincidere la data della notifica - per il destinatario - con la stessa data di ricezione della raccomandata (normalmente antecedente al termine di dieci giorni dalla spedizione, considerato che il luogo di recapito e' collocato nell'ambito del circondario). Rilevato in diritto Questo decidente in effetti dubita (e, pertanto, decide di sollevare la relativa questione di legittimita' costituzionale) della conformita' dell'art. 140 c.p.c. ai principi dettati dalla Costituzione nella parte in cui detta norma procedurale - cosi' come riformulata dalla Sent. n. 3/10 C. Cost. - fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione, completa l'iter notificatorio recapitando al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia...

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