n. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2014 -

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI riunito in camera di consiglio il giorno 8.7.014 in persona dei ss.gg. magistrati: 1) dr. A. Cirillo presidente N. 171/014 Rvg. 2) dr. N. Ramadan Bulugma giudice relatore N. 4321/14 Cron. 3) dr. A. Ricci componente privato N. Ord. 4) dr. G. Tammaro componente privato sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza ha emesso la seguente ORDINANZA nell'ambito della procedura civile relativa alla minore C. A. nata il 4.2.010 a Napoli;

a seguito di ricorso ex art. 317 bis c.c. proposto nella qualita' di nonni paterni da C. R. nato l'8.12.44 e I. C. nata il 22.1.52, entrambi a Napoli, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bartilotti il quale sono elettivamente domiciliati a Napoli in Largo A. sala n. 16. CONTRO I. A. nata il 2.2.79 a Napoli, in qualita' di madre esercente la responsabilita' sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Gentili con la quale e' elettivamente domiciliata a Napoli in via Pigna n. 86 presso lo studio dell' avv. Rosanna Lucia Maria Armone. Sentiti: il difensore della resistente che ha eccepito il difetto di illegittimita' costituzionale dell' art. 317 bis c.c. come riformato dal D.lgs n. 154/013, per eccesso di delega legislativa in relazione all'art. 2, comma 1, lettera p) della legge n. 219/12, in violazione degli artt. 76 e 77 comma I della Costituzione;

il difensore dei ricorrenti, i difensori di C. C. ed il PMM che hanno chiesto il rigetto dell'eccezione per manifesta infondatezza. IN FATTO I ricorrenti sono genitori di C. C. padre della piccola C. A.. Con il ricorso introduttivo del procedimento i nonni paterni premettono: la pendenza del procedimento penale n. 9378/2013 R.G.N.R promosso dal PM di Napoli contro C. C. per abusi sessuali in danno della figlia minore;

la pendenza innanzi al TM di due procedure ex artt. 330 e 336 c.c., n. 595/13 V.G. attivata dal PMM e n. 578/13 V.G. su iniziativa di I. A., nei confronti di C. C.;

la pendenza di ricorso ex art. 317-bis c.c. promosso da C. C., contro I. A.;

lamentano che I. A., persevera senza alcuna ragione nell'ostacolare i rapporti della piccola A. e la famiglia di origine dell'ex compagno, evidentemente confondendo le posizioni distinte e separate del padre e dei nonni, la quale ultima indubbiamente prescinde dalla fondatezza o meno delle gravi accuse mosse nei «confronti del loro figlio;

chiedono all'adito TM di adottare con urgenza, ex art. 317-bis c.c., i provvedimenti piu' idonei. nell'interesse della minore C. A. al fine di tutelare il suo diritto a conservare un significativo rapporto affettivo con gli esponenti nonni paterni;

disponendo, se del caso, un preliminare progetto di incontri in ambiente neutro, onde consentire la ripresa progressiva dei suddetti rapporti cessati dal mese di aprile 2013, ed altresi', attesi i comportamenti della madre della minore, disponendo un preciso calendario di incontri che consenta un rapporto costante ed equilibrato con i nonni paterni. IN DIRITTO E' avviso del collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 1, disp, att. c.c. (come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c) nella parte in cui prevede che «sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis, per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione. AI riguardo si ritiene che vada integralmente condivisa per completezza argomentativa la motivazione svolta dal TM di Bologna con ordinanza 2-5 maggio 2014, che di seguito si riporta come parte integrante del presente provvedimento: In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza OSSERVA quanto segue. [1] In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi...

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